LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36216/2019 proposto da:
F.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Monica Bassan;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Treviso, Procuratore Generale Presso Corte Di Cassazione, Questura Di Treviso;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TREVISO, n. 262 depositata il 04/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
RILEVATO
che:
1. F.A., cittadino della *****, propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Interno, della Prefettura e della Questura di Treviso, avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Treviso n. 261/2019, del 4 ottobre 2019 comunicata in pari data mediante PEC, con la quale il giudice di pace, confermava il decreto di espulsione.
Il Ministero dell’Interno e della Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Treviso non svolgono attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
CONSIDERATO
che:
2. Il ricorso denuncia, come unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente. Lamenta che il giudice di pace di Treviso avrebbe errato perché con una motivazione scarna e del tutto priva di un’approfondita disamina logico giuridica ha rigettato il ricorso del ricorrente. Si duole anche che il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale, proposta davanti alla commissione territoriale, non gli era stato notificato e che pertanto la mancata conoscenza ridondava sulla legittimità del provvedimento di espulsione.
3. Il motivo è inammissibile.
Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, spillata all’atto introduttivo risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, comma 13.
Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass. SU 15177/2021).
Nel caso di specie la procura speciale depositata e rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13.
Ma il motivo sarebbe comunque inammissibile.
In tema di immigrazione, in virtù del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 7, comma 2, (testo previgente alle modifiche apportate dal D.L. n. 113 del 2018, conv., con modif., in L. n. 132 del 2018) e in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la domanda di protezione internazionale non rende invalido il provvedimento di espulsione, ma ne sospende l’efficacia fino a che non interviene la decisione della Commissione territoriale, all’esito della quale, ove la domanda di protezione sia rigettata, la procedura di espulsione riprenderà dal punto in cui era rimasta, mentre, ove la medesima domanda sia accolta, lo straniero acquisirà un autonomo titolo di soggiorno, il quale non ne impedirà comunque l’espulsione, se ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 20 (e cioè quando lo straniero è pericoloso per la sicurezza dello Stato, per l’ordine pubblico o per la sicurezza pubblica), da valutarsi caso per caso (Cas. 27077/2019).
In tema di immigrazione, il giudice di pace, investito dell’impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, può sindacare solo la legittimità del provvedimento e, se non conforme a legge, disporne l’annullamento, ma non anche sostituire od integrare la motivazione dell’atto, trattandosi di attività preclusa alla giurisdizione ordinaria.
Infatti il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell’espulsione, l’assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell’eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione (Cass. 17408/2015; Cass. 12976/2016; Cass. 18788/2020). Nel caso di specie il giudice del merito si è attenuto ai suddetti principi. Infatti, come risulta dalla comunicazione della cancelleria del Giudice di Pace di Treviso risulta che l’ordinanza è stata comunicata tramite Pec il 14 ottobre 2019 alle ore 11.22. Pertanto priva di pregio è l’opposizione del ricorrente che si basa sulla mancata conoscenza del provvedimento di rigetto e dell’impossibilità di esercitare la propria facoltà di impugnazione.
4. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021