LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31816/2019 proposto da:
B.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Muzio Clementi 51 presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Miraglia Raffaele;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
– resistente –
avverso il decreto n. 4121/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.
RITENUTO
CHE:
1.- B.H. è cittadino del *****. Ha riferito di essere fuggito dal suo paese per timore derivante da minacce dei parenti di persone accusate dell’omicidio dello zio. Ha precisato di essere stato testimone dell’omicidio e di essersi trovato dunque nella condizione di testimone di giustizia; di aver indicato agli inquirenti gli autori del reato, poi arrestati, e di avere subito minacce dai loro parenti: lo stesso zio era stato ucciso proprio per essere stato a sua volta testimone di un delitto.
2.- Giunto in Italia, dopo un periodo trascorso in Libia, ha chiesto protezione internazionale e umanitaria, ma il Tribunale di Bologna ha ritenuto il suo racconto poco credibile ed ha rigettato la richiesta.
3.-Ricorre Bipari con sette motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente senza notificare controricorso.
Il ricorrente ha depositato note con atto di proroga del contratto di lavoro.
CONSIDERATO
CHE:
5.- I primi due motivi attengono a comune questione e vanno trattati insieme. Entrambi denunciano violazione degli artt. 102 e 111 Cost. nonché violazione della L. n. 46 del 2017, art. 2.
Il ricorrente si duole del fatto, con il primo motivo, che il collegio abbia delegato un giudice onorario alla sua audizione ed eccepisce la circostanza che in materia di protezione internazionale è fatto divieto ai giudici onorari di prendere parte alla trattazione della causa. Il collegio avrebbe pure delegato a quel giudice di predisporre “una bozza della sentenza”.
Questo primo motivo è infondato.
E’ infatti stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta” (Sez. un. 5425/ 2021).
Per quanto attiene alla delega di attività decisoria, essa è da considerarsi tamquam non esset, dal momento che la “bozza di sentenza” non è un atto processuale, e solo gli atti processuali possono essere delegati dal collegio ad un istruttore, e dunque si tratta di una delega extra ordinem, di un’attività non processuale, ma di mero ausilio al giudice, né risulta che quella bozza, ove vi sia stata, e non ve ne prova, abbia influenzato la decisione al punto da poter dire che la causa è stata decisa dal giudice onorario.
Con il secondo motivo, invece, e in contraddizione con il primo, il ricorrente si duole della circostanza che poi il giudice delegato a quell’incombente, ossia all’audizione, non abbia fatto parte del collegio, e che quindi la causa è stata decisa da un collegio diverso da quello che l’ha istruita.
La censura è infondata: da un lato, il giudice delegato ad assumere la prova non era parte del collegio, ma era un terzo, per l’appunto, delegato ad un incombente; per altro verso è principio secondo cui la circostanza che il collegio cui venga rimessa la causa per la decisione sia composto in modo diverso da quello che, in precedente occasione, aveva preso in decisione la causa rimettendola sul ruolo per adempimenti istruttori, non importa alcuna nullità della sentenza emessa, perché non vi è alcun vizio di costituzione del giudice (Sez. 3, 23423/2014; Sez. 1, 22238/2017).
6.-I motivi dal terzo al sesto vertono anche essi sulla medesima questione.
Denunciano violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 della L. 25 del 2008, art. 5 della L. n. 286 del 1988, art. 5.
Il ricorrente si duole della circostanza che il racconto non è stato ritenuto credibile, nonostante i documenti depositati a suo sostegno (motivi quinto e sesto) e di conseguenza del fatto che non v’era bisogno della prova di avere richiesto protezione, che tale prova era nei fatti, ossia era nella stessa condizione di testimone di giustizia in cui lui si era venuto a trovare (terzo e quarto motivo).
Si tratta di motivi infondati.
Va chiarito che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).
Con la conseguenza che non può censurarsi, come fa il ricorrente, l’accertamento in fatto circa la sua credibilità, neanche sotto forma di erronea valutazione dei documenti: valutazione che invero è motivata dal Tribunale in modo sufficiente ed adeguato. La valutazione di credibilità, può in altri termini, essere censurata per difetto di motivazione o per errore percettivo, ma non quanto alla valutazione degli elementi di fatto su cui è basata.
E dunque, posto che va tenuto fermo il giudizio di inverosimiglianza del racconto, le doglianze ulteriori, vale a dire sulla prova del ricorso alla tutela giudiziaria, sono conseguentemente infondate, in quanto presuppongono che il racconto sia ritenuto verosimile.
7.- Il settimo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5 e contesta la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il periodo trascorso in Libia non è rilevante.
Il ricorrente ricorda la giurisprudenza di questa Corte in tema di rilevanza del periodo trascorso nel paese di transito a contestazione di quella ratio decidendi.
Il motivo è infondato.
Seppure attraverso una succinta motivazione, la ratio decidendi è duplice: da un lato, il Tribunale esclude che il vissuto in un paese di transito possa avere rilievo, e questa ratio è infondata; ma per altro verso ritiene che, ove lo fosse, occorrerebbe che il ricorrente indichi quali conseguenze sulla sua persona sono derivate da quel soggiorno, tali da averlo reso vulnerabile e meritevole di protezione, e conclude nel senso che tale allegazione è difettata del tutto.
La decisione è dunque corretta in quanto fa applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/ 2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subìta, ossia deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/ 2020), indicazione, invece, del tutto omessa nel caso presente.
8.- Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021