Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41203 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28901 – 2020 R.G. proposto da:

EDILBC s.r.l., – p. i.v.a. ***** – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bassano del Grappa, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Raoul Giangolini, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO *****, – c.f. ***** – in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Manlio di Veroli, n. 2, presso lo studio dell’avvocato Valeria Costanzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4617 – 22.7/2.10.2020 della Corte d’Appello di Roma;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 22 settembre 2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con decreto n. 8089/2012 il Tribunale di Roma ingiungeva al Condominio di ***** il pagamento alla ricorrente, “Edilbc” s.r.l., per i lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale dalla medesima ricorrente eseguiti, della somma, rimasta insoluta, di Euro 25.069,60.

2. Il condominio proponeva opposizione.

Eccepiva in via pregiudiziale, in dipendenza della clausola compromissoria di cui al contratto d’appalto, art. 28, l’incompetenza dell’adito tribunale e la competenza arbitrale.

Eccepiva, nel merito, l’avvenuto parziale pagamento.

Chiedeva dichiararsi la nullità ovvero revocarsi l’opposta ingiunzione.

3. Si costituiva la “Edilbc” s.r.l..

Instava per il rigetto dell’opposizione.

4. Con sentenza n. 13024/2014 il tribunale rigettava l’eccezione pregiudiziale, revocava il decreto ingiuntivo, condannava il condominio a pagare la somma di Euro 11.058,80, oltre interessi, nonché a rimborsare a controparte le spese di lite.

5. Proponeva appello il Condominio di *****. Resisteva la “Edilbc” s.r.l..

6. Con sentenza n. 4617/2020 la Corte d’Appello di Roma accoglieva il gravame e per l’effetto dichiarava l’incompetenza dell’a.g.o. in dipendenza della devoluzione della controversia alla competenza arbitrale, dichiarava la nullità dell’ingiunzione, compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese del doppio grado e poneva la residua metà a carico della s.r.l. appellata.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Edilbc” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione. Il Condominio di ***** ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

8. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375 c.p.c., n. 5), di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

9. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e degli artt. 808, 808 ter e 808 quater c.p.c..

Deduce che la Corte di Roma ha erroneamente interpretato la clausola di cui al contratto di appalto, art. 28.

Deduce che la volontà effettiva delle parti è viceversa nel senso del ricorso alla tutela atipica della “perizia contrattuale”, con cui hanno devoluto a terzi il compito di formulare un apprezzamento tecnico che si sono impegnate ad accettare come espressione diretta della loro volontà.

Deduce che è significativo in tal senso che le parti hanno previsto un collegio peritale e non già un collegio arbitrale.

Deduce quindi che in dipendenza della natura giuridica, correlata ai pagamenti eseguiti, e non tecnica della controversia permane impregiudicata la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.

10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere.

11. Il mezzo di impugnazione prospetta una quaestio ermeneutica, sicché esplicano valenza gli insegnamenti di questa Corte.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui, in tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito; ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto – recte, al cospetto del novello disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è censurabile in sede di legittimità “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (…) oggetto di discussione tra le parti” – oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche (cfr. Cass. (ord.) 27.3.2012, n. 4919; Cass. 19.3.2004, n. 5549).

Altresì, l’insegnamento secondo cui le censure dell’art. 360 c.p.c., comma 1, ex nn. 3 e 5, non possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ancora, l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 8053 del 7.4.2014.

12. Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione fatta propria dalla Corte di Roma è immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in ordine alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, (novello) n. 5.

Propriamente, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate (giusta, appunto, la statuizione n. 8053/2014 delle sezioni unite) ad acquisire significato in rapporto alla (nove/la) previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte di merito ha ancorato il suo dictum.

Invero, con riferimento alli “anomalia” della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte distrettuale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Segnatamente, la corte territoriale ha posto in risalto la precipua valenza dell’esplicito riferimento all’applicabilità delle disposizioni del codice di rito in tema di arbitrato (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Al riguardo, evidentemente, non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo cui trattasi di una “previsione contrattuale “di stile”, inserita ad abundantiam” (così ricorso, pag. 6).

13. Si tenga conto che l’omesso esame di questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795; Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

14. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione fatta propria dalla Corte di Roma è assolutamente ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ovvero non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

Del resto, questa Corte spiega che la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa (Cass. (ord.) 8.2.2019, n. 3795).

15. E’ innegabile, poi, che le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione (il testo contrattuale, art. 28, “appare del tutto conforme e compatibile con la necessità di costituire un collegio peritale piuttosto che un collegio arbitrale (…)”: così ricorso, pag. 6).

16. Le ragioni che inducono al rigetto del ricorso, rendono del tutto vana la disamina della quaestio dell’efficacia che nel caso di specie esplica il “giudicato” correlato alla sentenza n. 17051/2014 pronunciata dal Tribunale di Roma in distinto giudizio tra le stesse parti qui in lite (cfr. controricorso, pagg. 15 – 19).

17. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “Edilbc” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, Condominio di *****, le spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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