Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41206 del 22/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30790-2020 proposto da:

P.L.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ROCCO SALVATORE FUINA;

– ricorrente –

contro

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio legale FANTOZZI & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall’Avvocato GIANLUCA MERCORELLA;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO METAPONTO, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO LO FRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2020 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 30/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

RITENUTO IN FATTO

– che P.L.R. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 311/20, del 30 giugno 2020, del Tribunale di Matera, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 267/18, del 20 novembre 2018, del Giudice di Pace di Pisticci – ne ha confermato di condanna, in accoglimento della domanda di manleva del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto (d’ora in poi, “Consorzio”), al risarcimento dei danni cagionati ai terreni di D.E.;

– che, in punto di fatto, l’odierno ricorrente riferisce che il D. conveniva in giudizio il Consorzio per chiedergli il risarcimento dei danni subiti in ragione dell’impossibilità di irrigare (dal luglio al settembre dell’anno 2015) le colture in atto su di un proprio terreno, lamentando l’impossibilità di accedere – sebbene avesse fatto regolare domanda di assegnazione della relativa chiavetta elettronica – alla bocchetta d’acqua assegnatagli (la n. 2295), “avendo trovato uno sbarramento di pali, reti e lucchetti”;

– che il Consorzio si costituiva in giudizio e, oltre a resistere alla domanda (sul presupposto che l’attore non avesse subito alcun danno), chiedeva – essendo a ciò autorizzato dal giudice di prime cure – di chiamare in manleva esso P., al quale ascriveva la responsabilità dell’occorso;

che, a propria volta, il P. resisteva alla domanda, assumendo che il D. non solo aveva sempre avuto la possibilità di accedere e di attingere acqua dalla bocchetta in oggetto, ma risultava anche servito da altra bocchetta consortile (la n. 2293), ciò che gli aveva permesso di continuare a innaffiare i propri terreni;

– che la domanda del D. veniva accolta dal primo giudice, che tuttavia poneva a carico del P. – in accoglimento della domanda di manleva del Consorzio – la condanna al risarcimento dei danni;

– che esperito gravame dal terzo chiamato, il giudice di appello lo respingeva;

– che avverso la sentenza del Tribunale materano ricorre per cassazione il P., sulla base di un unico motivo;

– che esso denuncia “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, vale a dire la disponibilità da parte del D. di altra bocchetta dalla quale attingere l’acqua, circostanza dedotta “dall’odierno ricorrente, discussa tra le parti ed accertata nel corso dell’istruttoria della causa”,

– che, pertanto, il danno lamentato dall’attore – della cui esistenza, peraltro, il ricorrente dubita – “e’ solo la diretta conseguenza della condotta assunta dallo stesso danneggiato”, donde la necessità di fare applicazione dell’art. 1227 c.c. (applicabile anche in materia di responsabilità aquiliana, poiché richiamato dall’art. 2056 c.c.);

– che, sul punto, “nonostante la chiarezza delle risultanze istruttorie e la contestazione formulata” da esso P. (e ciò “nell’atto di appello e ribadita nelle note conclusionali”), il giudice di appello “e’ rimasto del tutto silente”;

– che il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto ed Enrico D. hanno resistito, con distinti controricorsi, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata;

– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio per il 14 settembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso è inammissibile;

– che l’unico motivo di ricorso e’, infatti, inammissibile, sotto più profili;

– che deve rilevarsi, in primo luogo, che l’appello, già esperito dall’odierno ricorrente contro la decisione resa in prime cure, ha investito una sentenza pubblicata in data 21 novembre 2019, sicché il gravame risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012;

– che siffatta circostanza determina l’applicazione, “ratione ternporis”, dell’art. 348-ter c.p.c., u.c. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente – di c.d. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere – ciò che nella specie non risulta avvenuto – “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lay., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01);

– che, d’altra parte, corrobora la valutazione di inammissibilità del motivo la constatazione del mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);

– che il ricorrente, infatti, non si doveva limitare a dedurre quale fosse il fatto “omesso” e la sua “decisività”, ma pure – unitamente al “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulterebbe esistente (qui indicato nelle testimonianze assunte) – il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale, dovendo procedere, ciò che non risulta invece avvenuto, alla riproduzione, ancorché “in parte qud’, degli scritti defensionali delle parti intervenuti sul punto (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01);

– che, ad ogni buon conto, non sembra ozioso rilevare -conclusivamente – come il solo atto dal quale dovrebbe emergere la circostanza della disponibilità, in capo al D., di una seconda bocchetta d’acqua è la deposizione del teste A., la quale, però, come riprodotta nel ricorso (pag. 5), colloca siffatta disponibilità in epoca successiva ai fatti di causa, risalenti all’anno 2015 (“il fondo del D. è servito anche dalla bocchetta consortile 2293”, avrebbe dichiarato il teste, salvo poi aggiungere “so che il D. nel 2017 ha fatto domanda della bocchetta 2293”);

– che, pertanto, alla stregua di tali considerazioni deve dubitarsi che il fatto (asseritamente) omesso fosse decisivo, se è vero che il carattere della “decisività” ricorre quando un fatto, “se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01), ovvero risulti tale “da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento” (così Cass. Sez. 3, ord. 20 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01, relativa, specificamente, all’omesso esame di un fatto risultante da un documento, ma con affermazione dotata di valenza generale);

– che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

– che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso, va dato atto – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando P.L.R. a rifondere, al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto e a D.E., le spese del presente giudizio, che liquida, per ciascuno di essi, in 1.100,00, oltre Euro, 200,00 per esborsi, nonché 15% per spese generali più accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472