Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41207 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 13576-2020 proposto da:

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA – CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI, n. 3, presso lo studio dell’avvocato GIULIANA MANTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO AMICO;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROSATO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PAVAN;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG. 2857/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. VITIELLO MAURO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso.

RILEVATO

che:

la Consob ha proposto ricorso per regolamento di competenza, corredato da memoria, avverso l’ordinanza del 14 febbraio 2020, comunicata il 18 febbraio successivo, con cui il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’eccezione d’incompetenza sollevata dalla ricorrente stessa, chiamata in causa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso da F.G. deducendo la sopravvenuta estinzione della pretesa sanzionatoria deliberata dalla Commissione a suo carico quale responsabile della funzione di “compliance” della Banca Popolare di Vicenza s.p.a., in l.c.a.;

resiste con memoria, anche illustrativa, F.G.;

ha depositato conclusioni scritte il Pubblico Ministero.

RILEVATO

che:

la ricorrente deduce che il Tribunale di Vicenza avrebbe errato mancando di considerare che, nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione antecedente il suo inizio, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione la competenza andrebbe determinata in relazione al credito la cui inesistenza viene dedotta, sicché opererebbe il criterio di competenza del D.Lgs. n. 58 del 1998, ex art. 195, comma 4.

Rilevato che:

il ricorso dev’essere accolto, dichiarando la competenza funzionale della Corte di appello di Venezia;

argomenta la parte resistente che nella fattispecie la domanda non risulterebbe avere ad oggetto i presupposti di merito per l’applicazione della sanzione, in relazione ai quali solamente sussisterebbe la competenza speciale invocata, che come tale andrebbe intesa in senso restrittivo;

ciò in quanto diversa sarebbe la domanda recante per oggetto un fatto estintivo sopravvenuto, ossia l’inutile spirare del termine per l’esame della richiesta di sospensione della riscossione presentata dal destinatario della cartella all’intermediario – nel caso, l’Agenzia delle Entrate – che a sua volta deve trasmetterla alla Commissione per la decisione nel tempo previsto;

le osservazioni non appaiono coerenti con l’impianto normativo e nomofilattico;

questa Corte ha avuto modo di chiarire che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione stessa, giudice competente deve ritenersi, proprio in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio (Cass., Sez. U., 13/07/2010, n. 489, e succ. conf., quali, ad esempio, Cass., 27/11/2009, n. 24215; cfr. i richiami diffusi nella giurisprudenza successiva, come nel caso di Cass., 02/08/2016, n. 16024);

si tratta di fattispecie distinte, eppure assimilabili ai generali fini ricostruttivi qui implicati, posto che deve affermarsi il principio per cui la cognizione delle ragioni di estinzione sopravvenute debbono essere conosciute dal giudice che il legislatore ha specificatamente ritenuto idoneo a conoscere di quella sanzione;

la logica, cioè, è quella propria della previsione speciale, cui rimanda l’art. 615 c.p.c., comma 1, e con cui l’ordinamento esprime un principio generale di concentrazione, finalizzato a implementare le conoscenze di settore piuttosto che frammentarle;

la fondatezza della conclusione risulta tanto più evidente quando, come nel caso, si controverta di un fatto sopravvenuto inerente allo specifico procedimento sanzionatorio, che come tale conforma il potere dell’autorità;

ma proprio la valenza ricostruttiva di quest’ultima fattispecie e ragione rendono chiara l’incongruità sistematica di una differente conclusione a seconda della singolare “causa petendi”, per fatto sopravvenuto, azionata per paralizzare la pretesa sanzionatoria medesima;

la novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte di appello di Venezia. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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