Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41208 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11000-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO, 17, presso lo studio dell’avvocato FABIO BAGLIONI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6443/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 28576/16, sez 46, rigettava il ricorso proposto da Z.M. avverso il preavviso di fermo amministrativo ***** e la cartella di pagamento ***** per irap 2012.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Lazio che, con sentenza 6443/2018, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il contribuente.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e decisa con motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate sostiene che la sentenza impugnata, dopo essersi pronunciata sulla regolarità delle notifiche del preavviso di fermo e della cartella di pagamento, si sia pronunciata inammissibilmente sul merito delle pretese (irap) per le quali il preavviso di fermo era stato emesso.

Il motivo risulta manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, dopo avere ritenuto regolari le notifiche delle cartelle di pagamento, ha ritenuto di escludere che il contribuente fosse soggetto ad Irap.

Tale valutazione non poteva essere effettuata in quanto, una volta accertata la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento, l’accertamento circa la debenza dell’imposta Irap non poteva essere oggetto di riesame in sede di decisione riguardo il fermo amministrativo stante la acclarata definitività circa la sussistenza dell’imposta e la debenza del tributo discendente dalla avvenuta notifica delle predette cartelle e dalla loro mancata impugnazione.

Il ricorso va dunque accolto e, sussistendo le condizioni per decidere nel merito la controversia, si rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Si compensano le spese per i giudizi di merito stante la peculiarità delle questioni.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio; condanna il controricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese della fase di merito.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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