Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41209 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5184-2021 proposto da:

P.D.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/1/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che:

P.D.C. propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Basilicata, di rigetto dell’appello proposto avverso una decisione CTP Matera, che aveva parzialmente accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRPEF 2011.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente non ha depositato il suo ricorso, come attestato dalla cancelleria di questa Corte (cfr. art. 369 c.p.c.); ed i dati salienti del medesimo sono stati portati a conoscenza di questa Corte dall’Agenzia delle entrate, in sede di controricorso;

che il potere di questa Corte di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in caso di mancato deposito del medesimo, qualora, come nella specie in esame, esso sia stato portato a conoscenza della Corte dalla parte controricorrente (cfr. Cass. n. 4859 del 1981; Cass. n. 26529 del 2017);

che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato improcedibile; che le spese sostenute dall’Agenzia delle entrate seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

che il mancato deposito del ricorso non consente di ravvisare l’esistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate controricorrente, liquidate in Euro 3.000,00, oltre ad accessori ed al rimborso delle spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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