LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11797/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.”, con sede in ***** (VE), in persona dell’amministratore unico pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Catania il 18 ottobre 2019 n. 5965/15/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di ***** il 18 ottobre 2019, n. 5965/15/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con contestuale irrogazione di sanzione per l’omessa ritenuta d’acconto dell’IRPEF relativa all’anno 2008 sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente, ha accolto l’appello proposto dalla “GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.” nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa il 27 novembre 212 n. 66/01/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’atto impositivo non fosse giustificato da sufficiente documentazione, essendosi limitata la Commissione Tributaria Provinciale a prendere in considerazione un singolo mese dell’anno di riferimento senza specificazione del rapporto tra il numero e le retribuzioni dei lavoratori occupati in trasferta ed il numero dei lavoratori occupati in sede, e che, di contro, la documentazione prodotta dalla contribuente avesse evidenziato la manutenzione di impianti elettrici su natanti utilizzati per le crociere e dislocati in vari cantieri sul territorio nazionale, giustificandosi la prestazione lavorativa dei dipendenti in via definitiva o temporanea presso tali località diverse dalla sede della contribuente. La “GENERAL SERVICE IMPIANTI S.r.l.” è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto il giudice di appello della “questione della richiesta prova puntuale dell’effettività di ogni singola trasferta per ogni singolo dipendente”, posto che la presenza di un cantiere aperto al di fuori del Comune ove la contribuente aveva sede non poteva giustificare di per sé la trasferta dei lavoratori.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, commi 1 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’indennità di trasferta debba essere correlata allo svolgimento di un’attività lavorativa di carattere temporaneo in luogo diverso dalla sede abituale della sua prestazione.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è inammissibile.
1.1 L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. n. 8054 del 2014; Cass., Sez. 6-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5, 12 luglio 2021, n. 19820, Cass. n. 19824 del 2021, Cass. n. 19826 del 2021 e Cass. n. 19827 del 2021; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2021, n. 21431). L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6"-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5, 20 aprile 2021, n. 10285).
1.2 Nella specie, il mezzo censura l’omesso esame della “questione della richiesta prova puntuale dell’effettività di ogni singola trasferta per ogni singolo dipendente”, che non integra gli estremi di un concreto accadimento fattuale, bensì l’enunciazione di un astratto thema probandum, là dove il giudice di appello ha desunto in via inferenziale la prova delle trasferte dalla destinazione per alcuni giorni dei lavoratori subordinati presso i vari cantieri della contribuente ovvero presso le sedi degli stabilimenti di committenti – al di fuori del Comune ove la sede era ubicata – sul territorio nazionale. Secondo la sentenza impugnata, infatti, “la società ricorrente nel 2008 ha realizzato ed effettuato la manutenzione di impianti elettrici sui natanti utilizzati per le crociere e dislocati in vari cantieri ubicati su tutto il territorio nazionale, così come nello lo stabilimento Socotherm S.p.A. di ***** per conto della società *****”. Si tratta, perciò, di circostanza di fatto che, comunque, “era stata oggetto di ampia e puntuale disamina da parte del giudice di merito.
2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.
2.1 Secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe violato il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 1, “che enuncia il principio generale della soggezione ad imposizione di tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, laddove assume che posa sottrarsi all’imponibile qualsiasi elemento retributivo purché ascritto dalle parti private (e interessate) a una delle componenti escluse o parzialmente escluse dall’imponibile, quale l’indennità di trasferta e nella misura che più aggrada al contribuente”, nonché il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 5, “che prevede la parziale sottrazione all’imponibile delle indennità di trasferta entro una soglia d’importo per giorno, con ciò significando che l’indennità deve essere correlata ad uno specifico impiego fuori sede, laddove, invece, secondo la Commissione Regionale, rileverebbe la sola “effettività” della prestazione fuori sede, a prescindere da quando e per quanti giorni, ciò comportando lo stravolgimento della natura giuridica dell’indennità di trasferta”.
2.2 Tuttavia, la riportata formulazione della censura si esaurisce nella mera enunciazione dei principi normativi in materia di trattamento fiscale dell’indennità di trasferta per i lavoratori subordinati, ma non individua i passaggi motivazionali in contrasto con la disciplina normativa in rilievo. Difatti, è pacifico che, in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, n. 18998).
2.3 In tal modo, quindi, la ricorrente non riesce a cogliere né a censurare la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva motivato il rigetto dell’appello con l’inosservanza dell’onus probandi da parte dell’amministrazione finanziaria in relazione all’accertamento dei luoghi di residenza dei lavoratori subordinati e di prestazione stabile o temporanea dell’attività.
3. Nulla deve essere disposto con riguardo alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021