Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41221 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18883/2020 R.G., proposto da:

V.G. e V.C., in qualità di ex-soci della

“CALUSPED S.r.l.”, in liquidazione, con sede in *****, cancellata dal registro delle imprese presso la c.c.I.A.A. della Provincia di Torino con decorrenza dal *****, rappresentati e difesi dall’avv. Matteo Rossomando, con studio in Torino, e dall’Avv. Anselmo Carlevaro, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrenti –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 18 dicembre 2019 n. 1327/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 3 novembre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

V.G. e V.C., in qualità di ex-soci della “CALUSPED S.r.l.”, in liquidazione, con sede in *****, cancellata dal registro delle imprese presso la c.c.I.A.A della Provincia di Torino sin dal *****, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 18 dicembre 2019 n. 1327/05/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IVA relativa all’anno d’imposta 2011, in dipendenza di una compravendita immobiliare in regime di reverse charge, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino il 6 marzo 2018 n. 164/07/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la cessionaria dell’immobile strumentale non avesse i requisiti soggettivi per beneficiare dell’inversione contabile dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. I ricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in regime di reverse charge, gli obblighi relativi al versamento dell’IVA dovessero essere adempiuti dalla cedente e non dalla cessionaria dell’immobile strumentale.

Ritenuto che:

1. Preliminarmente, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione del presente procedimento, in attesa della decisione della pendente questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, per violazione degli artt. 3 e 76 Cost., il cui esito favorevole comporterebbe l’annullamento dell’atto impositivo, che era stato notificato in regime di “ultrattività legale” della società ormai cancellata dal registro delle imprese.

1.1 Tuttavia, nelle more, la sentenza depositata dalla Corte Costituzionale I’8 luglio 2020 n. 142 ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, in relazione agli artt. 3 e 76 Cost..

1.2 Premesso che la predetta disposizione è stata introdotta “per sopperire alle divergenze tra la disciplina civilistica e la struttura e le finalità specifiche del controllo tributario”, il giudice delle leggi ha valutato che “tale disposizione, anche a fronte dell’estinzione della società di capitali (e di persone, come ha avuto modo di chiarire la Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 24 aprile 2015, n. 6743), consente la stabilizzazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, potendo, infatti, quest’ultima effettuare le attività di controllo e di accertamento negli ordinari termini previsti dalla disciplina tributaria, nonché notificare i relativi atti direttamente all’originario debitore”, anche in considerazione della circostanza che “la possibilità di notificare validamente gli atti intestati ad un soggetto non più esistente si presenta coerente con il sistema tributario complessivamente considerato, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 65, comma 4, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), permette, con riguardo alle persone fisiche, che “la notifica degli atti intestati al dante causa (possa) essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”. Peraltro, in tale prospettiva, tale disciplina, “nel favorire l’adempimento dell’obbligazione tributaria verso le società cancellate dal registro delle imprese, non determina l’ingiustificata disparità di trattamento denunciata dal rimettente”, ciò in quanto, “non è configurabile una piena equiparazione fra le obbligazioni pecuniarie di diritto comune e quelle tributarie, per la particolarità dei fini e dei presupposti di queste ultime (sentenza n. 291 del 1997), che si giustificano con la “garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (sentenza n. 281 del 2011), cui è volto il credito tributario”, tenendo conto che “l’interesse fiscale perseguito dalle obbligazioni tributarie giustifica lo scostamento dalla disciplina ordinaria”.

1.3 D’altra parte, il giudice delle leggi aveva avuto già modo di pronunziarsi sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, per una presunta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., rilevando come la norma sindacata si annoveri tra quelle disposizioni “orientate a preservare la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tributarie”, che “segnano lo scostamento dalla disciplina ordinaria quale condizione di maggior favore per l’amministrazione finanziaria” (sentenza depositata dalla Corte Costituzionale il 26 aprile 2018 n. 90).

1.4 Per cui, non essendo state dedotte ulteriori doglianze in relazione ai medesimi o a diversi parametri costituzionali, non si ravvisano ragioni per una nuova rimessione alla Corte Costituzionale del sindacato sulla legittimità costituzionale della medesima disposizione.

2. Per il resto, il motivo è palesemente infondato.

2.1 In base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 5, per effetto del D.M. 25 maggio 2007, le cessioni di fabbricati strumentali di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. c, possono beneficiare del c.d. reverse charge in caso di opzione fatta del cedente nel rogito notarile, sempre che il cessionario sia un soggetto IVA.

2.2 Nella specie, il giudice di appello ha accertato che la cessionaria era una società semplice, che non svolgeva attività imprenditoriale, non era provvista di partita IVA e, quindi, non era tenuta all’osservanza degli adempimenti IVA, giustificandosi così il recupero di imposta nei confronti della cedente.

Tale constatazione è coerente con le risultanze poste a fondamento dell’atto impositivo, essendosi rilevato (come si evince dalla riproduzione fattane in ricorso, in ossequio al canone dell’autosufficienza) che “l’acquirente, (…) in qualità di società semplice, non svolge attività di carattere commerciale – come risulta anche da oggetto sociale (…), non è titolare di partita IVA, non è soggetto passivo ai fini IVA e conseguentemente non ha provveduto, né avrebbe potuto provvedere, all’integrazione e al versamento dell’imposta”, per cui l’operazione sarebbe stata ab initio soggetta ad IVA e non ad inversione contabile, con conseguente versamento dell’IVA da parte della cedente.

2.3 I ricorrenti hanno evidenziato (sempre in ossequio al canone dell’autosufficienza) come – a fronte della propria dichiarazione di assoggettamento della compravendita ad IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter, lett. c, “trattandosi di vendita effettuata nei confronti di cessionario che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione”, e di contestuale emissione “della relativa fattura senza indicazione né dell’aliquota né dell’importo dell’imposta e contenente l’espresso riferimento al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 5” – la cessionaria avesse espressamente dichiarato, in sede di stipulazione del rogito notarile, “di essere soggetto passivo d’imposta e degli adempimenti posti a suo carico dalle citate disposizioni ed in particolare, dell’obbligo di integrare la fattura con l’indicazione dei suddetti dati”.

Tuttavia, secondo l’accertamento fattone dal giudice di appello, la cedente “sembra aver tenuto nella vicenda un comportamento quantomeno negligente, imprudente, emettendo un documento fiscale senza applicazione dell’IVA benché cosciente, come dichiarato espressamente in sede di rogito, che la vendita era “effettuata nei confronti di cessionario che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione”, attestazione peraltro che trova conferma nella descrizione dell’oggetto sociale della società semplice depositato presso la CCIAA (come documentato in atti)”.

Per cui, la cessione effettuata nei confronti di cessionaria non munita di partita IVA (come si desume anche dalla costituzione delle parti nel rogito notarile, che è stato prodotto in copia anche nel presente procedimento) che non agiva nell’esercizio di impresa, arte o professione (secondo la dichiarazione resa in sede di rogito notarile) non poteva che essere esclusa ab origine dal meccanismo contabile del c.d. reverse charge, derivandone l’applicazione del regime ordinario dell’IVA a carico della cedente e, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, a carico degli ex-soci ex art. 2495 c.c., comma 2.

3. Valutandosi la infondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 4.100,00, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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