LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4641-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1916/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
P.M. impugnava l’avviso di liquidazione con cui era stata disposta la revoca delle agevolazioni fiscali allo stesso spettante quale imprenditore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, revoca che era stata disposta per aver concesso in affitto alla società Agricola C.O.P. i terreni acquistati con le agevolazioni che consistevano nel pagamento dell’imposta catastale nella misura dell’1% e nel pagamento della tassa fissa per le imposte di registro ed ipotecarie.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato al P. il mancato rispetto delle condizioni previste per legge, vale dire la conduzione diretta del fondo per almeno 5 anni per avere il contribuente concesso in affitto alla società agricola C.O.P. s.r.l. di cui lo stesso risultava rappresentante legale che in quanto società di capitale non rientrava fra quelle ammesse dalla previsione agevolativa riservata solo alle società di persone.
La CTP di Foggia accoglieva il ricorso con sentenza n. 1781/2016 che veniva gravata dall’Ufficio avanti la CTR della Puglia che con sentenza n. 1916/2019 rigettava l’appello rilevando che al di là della forma societaria adottata ciò che si richiede per fruire dell’agevolazione è che il legale rappresentante possegga i requisiti dell’imprenditore agricolo professionale e che lo statuto sociale preveda l’esercizio esclusivo di attività agricole.
L’Agenzia impugna con un unico motivo cui non resiste il contribuente che rimane intimato.
Considerato che:
Con un unico articolato motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia per cassazione la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 228 del 2001, artt. 9 e 11, del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver esteso la CTR il regime agevolativo previsto per l’ipotesi di cessione o affitto infraquinquennale a favore di società di persone esercenti attività agricole, sempreché i soci della conferitaria siano coltivatore diretto e i suoi familiari, anche al caso di affitto in favore di società di capitale.
Il motivo è fondato.
La L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1, recante Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, recita: “Decade dalle agevolazioni tributarie l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente”.
La decadenza – soggiunge il comma 3, – comporta che “… l’acquirente, il permutante o l’enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari”.
Nella specie i giudici di merito hanno accertato – e il fatto è fuori discussione che, prima della maturazione del ridetto termine quinquennale, il contribuente (formale acquirente, e in possesso degli specifici requisiti in virtù dei quali furono applicate agevolazioni in parola, realizzando la coltivazione del fondo) cedette in affitto i fondi alla società C.O.P. s.r.l. che divenne intestataria dei terreni acquistati.
La cessazione della coltivazione diretta da parte del contribuente ha integrato la condizione di fatto (alternativamente prevista rispetto alla alienazione del fondo) cui la legge connette l’effetto giuridico della decadenza dalle agevolazioni e il conseguente obbligo di pagamento dei tributi ordinari.
Ne’ ha fondamento l’affermazione della CTR circa l’asserito possesso dei requisiti de quibus da parte dell’affittuaria società di capitali in quanto i presupposti fattuali delle agevolazioni applicate risultano, nella specie, correlati alla persone fisiche.
Per vero, nella valutazione della condizione della coltivazione diretta del fondo la giurisprudenza di legittimità è particolarmente rigorosa.
Dal principio giurisprudenziale secondo il quale “ai sensi della L. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7, comma 1, la decadenza dalla agevolazioni fiscali relative all’acquisto della piccola proprietà contadina, nell’ipotesi di cessazione della coltivazione diretta del fondo da parte dell’acquirente, prima del decorso di cinque anni dall’acquisto, non opera qualora la mancata attivazione derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all’acquirente sotto un profilo soggettivo” – affermato nel caso della morte del coltivatore diretto (Sez. 1, Sentenza n. 503 del 16/01/1992, Rv. 475353 – 01) ovvero in ipotesi di oggettiva impossibilità della coltivazione per causa “non riconducibile”, sotto il profilo soggettivo, all’acquirente (Sez. 5, Sentenza n. 18849 del 07/09/2007, Rv. 601044 – 01) – è dato evincere a contrariis il corollario giuridico che, ai fini della decadenza, assume rilevanza, ogni “causa di mancata coltivazione comunque ascrivibile alla potestà del contribuente”.
Sicché la giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione ha stabilito che si ha la decadenza dalle agevolazioni anche nella ipotesi “della esecuzione (in luogo della coltivazione) di opere prodromiche e funzionali all’esercizio dell’agricoltura” (Sez. 5, Sentenza n. 3199 del 09/02/2018, Rv. 646937 – 01); ovvero nel caso di affitto del fondo di “durata limitata” (infra annuale e solo per i mesi occorrenti) finalizzata alla “coltivazione intercalare, ossia, di breve ciclo all’interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo” (Sez. 5, Sentenza n. 6688 del 21/03/2014, Rv. 630529 – 01); ovvero perfino “anche nell’ipotesi in cui il trasferimento della proprietà sia stato compiuto da uno dei comproprietari a favore degli altri, membri della medesima famiglia coltivatrice, per sopravvenuta inabilità al lavoro dell’alienante” (Sez. 5, Sentenza n. 13219 del 26/10/2001, Rv. 549850 – 01).
La Commissione tributaria regionale è incorsa nella denunziata violazione di legge, avendo escluso la decadenza a dispetto dell’accertamento della relativa fattispecie.
Conseguono l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante rigetto del ricorso del contribuente, introduttivo della lite fiscale.
Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’alternarsi della decisione. Le spese di legittimità sono poste a carico dell’intimato secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021