LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17355-2020 proposto da:
D.G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, *****, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 20426/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20426/2019 respingeva l’appello proposto D.G.F. avverso la pronuncia del Giudice di pace n. 15555/2018 con cui era stata dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione avente ad oggetto l’estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale.
Rilevava che l’estratto, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, era un atto autonomamente impugnabile.
Osservava tuttavia che la contestazione di mancata ed irrituale notifica delle cartelle avrebbe dovuto essere proposta ex art. 617 c.p.c., o ai sensi dell’art. 615 c.p.c., per il principio di conservazione degli atti ma nel termine perentorio dal ricevimento del primo atto utile alla conoscenza del debito in questo caso rappresentato dall’estratto di ruolo.
Sottolineava che l’atto di citazione era stato spedito in data ***** ed era pertanto tardivo.
Evidenziava pertanto che la parte era decaduta dalla possibilità di censurare i vizi della cartella.
Con un unico motivo, illustrato da memoria, si deduce la falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c., per avere la CTR qualificato l’atto di opposizione avverso l’iscrizione a ruolo per omessa notifica della cartella come opposizione ex art. 617 c.p.c..
In via preliminare, si osserva che l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta, in base al principio dell’apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell’azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicché soltanto nel caso in cui il giudice dell’esecuzione non abbia dato alcuna qualificazione giuridica all’opposizione proposta la qualificazione dell’opposizione spetta, d’ufficio, al giudice della impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione medesima (cfr. Cass. n. 3288 del 2006; Cass. n. 3404 del 2004; in motivazione, ex plurimis, Cass. n. 13381 del 2017).
Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato l’azione (nel suo complesso) come opposizione agli atti esecutivi e tale operata qualificazione e’, in questa sede, contestata dalla parte ricorrente che assume, invece, la natura di opposizione all’esecuzione dell’atto introduttivo del giudizio.
Occorre premettere che, in relazione alla materia de qua (tra le ultime, v. Cass., sez. IV – L, n. 18256 del 2020 per una sistematica ricostruzione della materia), questa Corte ha chiarito che lo strumento dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., (che altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito, v. Cass. n. 12239 del 2007) può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell’opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove l’allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all’azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. In tal caso, dunque, l’azione deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e non come opposizione agli atti esecutivi (v. Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Ne consegue, pertanto, che, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento, la parte può proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell’opposizione ex art. 24 cit., ove alleghi l’omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l’intimazione, per l’assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell’intimazione); oppure per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l’insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); e ancora, per far valere l’inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi, sempre, per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso di specie, ex actis, emerge che non si trattava di opposizione agli atti esecutivi – azione quest’ultima, diretta a contestare la validità di atti del procedimento esecutivo – ma di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avendo la domanda introduttiva del giudizio ad oggetto, in via principale, la deduzione di omessa notifica delle cartelle esattoriali al fine di far valere fatti estintivi relativi alla formazione del titolo.
il Tribunale ha, dunque, erroneamente dichiarato la inammissibilità della domanda, applicando il termine di decadenza di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., riferibile alle sole contestazioni relative al quomodo della esecuzione forzata e non a quelle che investono, per un verso, la debenza del credito contributivo e, per altro verso, il diritto del creditore a procedere in executivis. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e gli atti rimessi ad altro giudice del Tribunale di Roma affinché provveda ad un nuovo esame della domanda introduttiva del giudizio alla luce della corretta applicazione dei principi di diritto sopra indicati.
Il giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021