Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41228 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17229-2019 proposto da:

B.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA NICOLINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FORTE DEI MARMI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2135/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto da B.G. avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2010.

Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Comune di Forte dei Marmi non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente va rilevato che la ricorrente, in data 6.3.2020, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione con accettazione del Comune di Forte dei Marmi.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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