Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41231 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26741-2019 proposto da:

T.M., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLA BICHINI;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 60 presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANPAOLO ROSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2019 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 7 MAGGIO 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:

T.M. ricorre, formulando quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 745/2019 della Corte d’Appello di Brescia, pubblicata il 7 maggio 2019, notificata, tramite Pec, in data 20 giugno 2019.

Resiste con controricorso Z.G..

T.M., ritenendosi ingiustamente accusato di aver commesso un reato, citava in giudizio Z.G., autore della calunnia, dinanzi al Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 150.000,00 o nella somma accertata giudizialmente, ed alla pubblicazione a sue spese della sentenza di condanna su più quotidiani a diffusione locale.

A tal fine il ricorrente espone in fatto che Z.G., dopo averlo visto, presso l’officina M., intorno alle 10.30 del *****, intento ad usare un flessibile, informatosi circa il fatto che avesse timbrato il cartellino di servizio, riferiva l’accaduto a C.R., suo superiore gerarchico, pretendendo che gli rivolgesse una lettera di richiamo, in quanto, anziché svolgere le mansioni di operaio addetto al cimitero, era stato scoperto a lavorare in nero come fabbro, durante l’orario di lavoro; il giorno seguente apprendeva che Z.G. aveva sporto una denuncia nei suoi confronti per lavoro in nero; qualche giorno dopo sul muro del cimitero comunale compariva la scritta “Vergogna lavora in nero”.

Il Tribunale di Brescia rigettava la domanda, compensava le spese di lite “in ragione dei risalenti rancori tra le parti” e poneva quelle di CTU a carico dell’attore.

La Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello principale di T.M. e, in accoglimento di quello incidentale di Z.G., relativo alla statuizione di compensazione delle spese di lite, condannava il primo a rifondere al secondo le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere la Corte territoriale preso in considerazione le circostanze sottoposte al suo esame con i primi tre motivi di appello, liquidando con poche righe i tre motivi, tutti attinenti alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato attribuito a Z.G., ed escludendo che l’appellato avesse utilizzato frasi offensive del decoro e della reputazione.

Dopo aver riportato diffusamente i tre motivi di appello e il contenuto delle deposizioni testimoniali che, a suo avviso, la Corte territoriale non avrebbe esaminato, il ricorrente insiste nell’affermare di aver dimostrato la ricorrenza dell’intento calunnioso di Z.G. e imputa alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto delle inferenze logiche desumibili dagli elementi dimostrativi addotti in giudizio.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni:

i) anzitutto, e in via assorbente, per il limite di deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in presenza di c.d. doppia conforme, di cui all’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134): al fine di evitare tale conclusione, parte ricorrente avrebbe dovuto, confrontando le ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado con quelle poste a base della sentenza di rigetto del gravame, dimostrarne la diversità; che nel caso di specie non risulta avvenuto;

ii) in aggiunta, il vizio denunciato non può essere utilizzato per lamentare l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, come in questo caso, comunque preso in considerazione dal giudice;

iii) al di là dell’etichetta con cui il ricorrente indica le ragioni cassatorie, complessivamente ed in ultima analisi, ciò che ne sta alla base è la sollecitazione ad una diversa valutazione di accertamenti che inequivocabilmente attengono a circostanze fattuali, sottratte allo scrutinio di legittimità, quali i fatti sulla base dei quali ritenere dimostrato l’elemento soggettivo atto a colorare di antigiuridicità il comportamento di una parte. Deve mettersi in conto che non si può chiedere a questa Corte di stabilire se il giudice di merito abbia proposto effettivamente la migliore ricostruzione possibile dei fatti né di condividerne la giustificazione, ma solo di verificare se la giustificazione offerta sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 17/06/2017, n. 14098). Il ricorrente lamenta solo l’esito dell’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, prospettando una spiegazione dei fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, che, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, non è stato dimostrato che fosse l’unica possibile (Cass. 23/12/2015, n. 25927).

2. Con il secondo motivo il ricorrente invoca la nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi, ritenendoli assorbiti, sul quarto e sul quinto motivo di appello – con i quali il ricorrente aveva impugnato la statuizione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto che la condotta del convenuto non avesse avuto alcun rapporto causale con i danni lamentati dal ricorrente – in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c.

Il motivo è inammissibile.

Va richiamata, al fine di prestarvi adesione, la giurisprudenza di questa Corte, la quale esclude che, in presenza di una statuizione che esplicitamente dichiari assorbito un motivo di impugnazione, possa lamentarsi il vizio di omessa pronuncia, giacché l’assorbimento non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento. Il vizio di omessa pronuncia, in tal caso, è solo quello che si sostanzi nella esclusione, rispetto a una certa questione proposta, della correttezza della valutazione di assorbimento (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31022).

Ora, nel caso di specie, l’argomentazione a sostegno del motivo non è svolta in modo da dimostrare l’erronea decisione di assorbimento, giacché il ricorrente ripropone una serie di omissioni nelle quali sarebbe incorsa la sentenza gravata, derivanti dalla riduttività con cui erano considerati assorbiti due dei cinque motivi di appello, relativi alle conclusioni del CTU e all’esito dell’istruttoria orale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte d’Appello nell’esaminare il quarto motivo di impugnazione, avrebbe erroneamente valutato i risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova.

Era stata chiesta una CTU medico-legale per accertare, valutare e quantificare i danni subiti, la quale aveva confermato che il ricorrente era affetto da sintomatologia depressiva, ma aveva negato la ricorrenza di un rapporto causale tra quanto accaduto il ***** e il ***** e le turbe psico-emotive lamentate, perché troppo distanti tra loro dal punto di vista temporale. Al CTU si rimprovera di avere omesso di esaminare due certificati del medico curante che davano atto della circostanza che egli era in cura per sindrome depressiva sin dal *****, di non aver sottoposto al consulente di parte la sua relazione prima del deposito, incorrendo nella violazione del diritto di difesa, di aver ribadito gli esiti della sua relazione, dopo essere stato chiamato dal giudice a rendere chiarimenti, di non essere competente nella materia del disturbo post-traumatico da stress, di non essersi avvalso dell’ausilio di uno specialista e di essersi limitato ad un colloquio durato all’incirca mezz’ora con il periziando. Lamenta, in aggiunta, che il giudice non abbia provveduto alla nomina di un CTU esperto nella materia del disturbo post traumatico da stress e si duole del mancato esame delle deposizioni di amici e parenti relative alle sue condizioni psicologiche dopo i fatti.

Il motivo è assorbito.

4. Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte d’Appello, nell’accogliere l’appello incidentale, avrebbe violato il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c.

La tesi del ricorrente è che la Corte d’Appello non abbia motivato le ragioni per le quali aveva modificato il capo della sentenza di primo grado che aveva compensato le spese di lite in considerazione della particolarità della situazione di fatto emersa dall’istruttoria, caratterizzata da risalenti rancori tra le parti, ponendo a carico dell’attore soccombente solo quelle di CTU.

Il motivo è privo di pregio.

Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio, secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (fenomeno che non si è verificato nel caso in esame), con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito provvedere alla loro quantificazione e/o disporne la compensazione per giusti motivi. Anche il giudizio sulla sussistenza dei giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. 26/07/2021, n. 21400).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha modificato la regolazione delle spese processuali disposte dal giudice di primo grado, accogliendo uno specifico motivo di appello sul punto, soddisfacendo il requisito motivazionale su di essa gravante, avendo ritenuto criptica e/o apparente la motivazione in ordine alla compensazione delle spese di lite resa dal Tribunale, “non essendo dato comprendere la rilevanza dei risalenti contrasti tra le parti in relazione al caso deciso”.

5. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

7. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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