LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18870-2016 proposto da:
N.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli Scipioni, 288, presso lo studio dell’avvocato Stefano Angeloni, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Cutaia, e Domenico Fragapane;
– ricorrente –
contro
ICIM SRL, BLUE REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE, CIMO SRL, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alessandro Re;
– controricorrenti –
nonché contro B.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 327/2016 della Corte d’appello di Torino, depositata il 25/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Mistri Corrado, che ha chiesto la declaratoria di parziale inammissibilità e nel resto il rigetto e comunque l’integrale rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. N.C. conveniva in giudizio la società Blue Real Estate in qualità di venditrice, le società Cimo s.r.l. e ICIM s.r.l., quali imprese costruttrici, nonché l’ingegnere B.R. in qualità di progettista e direttore dei lavori, per ottenere, ai sensi dell’art. 1669 c.c., il risarcimento dei danni o, in difetto, l’eliminazione dei vizi riscontrati nell’immobile oggetto di compravendita con rogito del 18 settembre 2008 ed altresì l’eliminazione dei vizi nelle parti comuni del complesso residenziale dove è sita la sua unità immobiliare.
2.Si costituivano i convenuti ed eccepivano la decadenza del N. da qualsiasi azione di garanzia nonché la prescrizione di qualsiasi preteso diritto.
3.Interveniva B.R. ed eccepiva di essere stato solo il progettista esecutivo delle singole Villette, mentre indicava come progettista dell’intero progetto edilizio l’ingegnere G..
4.La causa, mutato il rito sommario in quello ordinario, escussi i testi e disposta l’acquisizione dell’atp già svolto tra le parti, si concludeva in primo grado con il rigetto della domanda attorea nei confronti di tutti i convenuti e con accoglimento della sola domanda nei confronti della venditrice per la parte relativa all’obbligazione di pagamento dei costi o alternativamente all’obbligazione di esecuzione delle opere previste nel rogito notarile di vendita e non ancora correttamente eseguite dalla venditrice, che si era in tal senso impegnata. Venivano altresì respinte tutte le altre domande di risarcimento danni nonché quella ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti.
5. Il giudice di prime cure argomentava il rigetto della domanda attorea ritenendo provata l’eccezione di decadenza sollevata dai convenuti.
6.Infatti, a seguito dell’accertato anticipato possesso dell’immobile in capo al N., rilevante ai fini della consapevolezza dei vizi dell’immobile e ritenuta esistente al successivo momento della stipula del rogito, avvenuta il 18/9/2008, la denuncia dei vizi, comunicata dal N. con la lettera ricevuta dalla venditrice e dagli altri convenuti il 21/9/2000, così come il ricorso per atp dal medesimo notificato alle controparti il 5 ottobre 2009, erano pervenuti ai destinatari, seppur di poco, oltre l’anno dall’acquisto dell’immobile. In altri termini il Tribunale riteneva che il N. non aveva provato in giudizio di non essere in corso della decadenza di cui all’art. 1669 c.c..
7. Il tribunale sosteneva che, invece, era stata raggiunta la prova del mancato adempimento da parte della venditrice dell’obbligazione specificamente assunta nel rogito ed avente ad oggetto l’esecuzione, entro la scadenza del permesso di costruire, di lavori di rifinitura del sedime stradale, verniciatura e posa in opera meglio ivi specificati e, pertanto, condannava la venditrice convenuta all’esecuzione a proprie spese delle opere promesse con il rogito.
8.Avverso la sentenza di primo il N. ha proposto gravame e la Corte d’appello di Torino ha confermato la statuizione di decadenza dall’azione per vizi.
9.La corte ha confermato altresì la perimetrazione dell’accolta domanda di esecuzione delle opere per le quali la venditrice si era impegnata nel rogito e, confermando la sentenza di prime cure, ha condannato l’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c., al versamento della somma equitativamente determinata di Euro 5000,00 favore della appellata Blue Real Estate s.r.l..
10.La cassazione della sentenza d’appello è chiestada da N.C. con ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, cui resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, Blue Real Estate s.r.l. in liquidazione, CIMO s.r.l. e I.C.I.M. s.r.l. in liquidazione.
11.Non ha svolto attività difensiva l’intimato B.R..
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1669 c.c. e, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione.
12.1. Nel dettaglio, assume il ricorrente che i vizi relativi all’assenza di fondazioni della strada costituiva un vizio della cui esistenza egli aveva potuto venire a conoscenza solo in esito ai plurimi carotaggi effettuati in sede di accertamento tecnico preventivo. Trattandosi di vizi non palesi o occulti il termine per la denunzia come per l’azione poteva decorrere solo dal momento in cui il denunziante ne aveva acquisito un apprezzabile grado di conoscenza e cioè a seguito dell’accertamento tecnico preventivo.
12.2. Doveva, pertanto, ritenersi errata l’affermazione della corte d’appello secondo la quale quando aveva depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ne era già consapevole.
12.3. La censura è inammissibile.
12.4. Il tribunale, come emerge dalla sentenza impugnata che ne contiene la trascrizione, aveva enucleato, tra i vizi denunciati, anche quello riguardante le modalità di realizzazione della strada condominiale, ed anche per essi aveva ritenuto non provata la tempestività della denuncia per le ragioni sopra meglio specificate. Ebbene tale ratio decidendi non risultava attinta dall’appello del N. che lamentava la scarsa chiarezza della decisione di prime cure sul punto relativo alla condanna della venditrice all’esecuzione dei lavori e ribadiva la tesi circa la responsabilità dell’ingegnere B. nonché sulla quantificazione dei danni (cfr. pag. 10, primo cpv della sentenza impugnata).
12.5. In altri termini la doglianza dedotta con la censura in esame appare nuova rispetto ad entrambe i profili dedotti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) rispetto a quelle formulate con l’appello e, dunque, è inammissibile nel giudizio di legittimità (cfr. Cass. 1435/2013; id. 27568/2017; id. 16347/2018).
12.6. In ogni caso, la censura risulta inammissibile perché punta a mettere in discussione un accertamento di fatto, che è insindacabile in sede di legittimità a fronte di una motivazione non manifestamente illogica.
13. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1476 c.c., art. 1453 c.c., comma 1, nonché degli art. 1362 c.c. e ss., in relazione ai canoni di ermeneutica; si deduce, inoltre, nell’ambito del medesimo mezzo, l’error in procedendo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
13.1. Secondo il ricorrente, l’impugnazione in appello era volta a far accertare che il contenuto delle prestazioni non adempiute da parte della venditrice era maggiore di quello riconosciuto dalla sentenza di prime cure e ciò in forza della clausola inserita nel contratto richiamata pagina 20 del ricorso.
13.2. La censura è infondata.
13.3. Il ricorrente non si confronta con l’argomentazione della sentenza d’appello in merito all’interpretazione degli impegni assunti dalla venditrice nel rogito e rimasti inadempiuti. Ha ritenuto cioè la corte territoriale che si trattava del completamento delle opere specificate nel rogito, fra cui la realizzazione del manto d’usura della strada e non del rifacimento totale richiesto dal N., così come della verniciatura dell’orditura in legno del tetto e della posa del cancello condominiale.
13.4. A fronte di ciò il ricorrente formula una censura di violazione di legge senza indicare il principio interpretativo violato ma aggredendo la conclusione del ragionamento interpretativo avente ad oggetto il rigetto della domanda di garanzia e la delimitazione dell’accolta domanda di inadempimento.
14.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto l’evidente pretestuosità delle spese sostenute dall’appellante in merito alla portata della condanna della venditrice al completamento della finitura della strada.
14.1. La censura è infondata.
14.2. Costituisce consolidato orientamento della Corte che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (così Cass. 27623/2017; id. 29812/2019; id. 20018/2020; id.3830/2021).
14.3. Ciò posto la corte territoriale nell’interpretazione della norma si è attenuta al richiamato principio e ha fondato l’applicazione della condanna sulla pretestuosità delle tesi sostenute dall’appellante nel merito, con la conseguenza che l’apprezzamento appare legittimamente riconducibile al necessario presupposto dell'”abuso del processo”.
15. In conclusione il ricorso è rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente va dichiarato tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
16. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in Euro 4000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021
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