Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.41240 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6015-2017 proposto da:

P.G., e G.F., rappresentati e difesi dall’avv. PAOLO BOLDRIN, e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

PI.LA., S.C., R.A. e S.E., rappresentati e difesi dall’avv. GIANNI BESSEGA e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2933/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 1801/2014 il Tribunale di Padova rigettava la domanda, proposta da S.C., S.E., Pi.La. e R.A. nei confronti di P.G. e G.F., di abbattimento del manufatto realizzato dai convenuti in asserita violazione delle distanze previste dal regolamento comunale, o di suo arretramento sino al rispetto di dette distanze, ritenendo che detto bene non costituisse nuova costruzione e fosse, dunque, esentato dal rispetto della normativa in tema di distanze. Il Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di passaggio proposta dai convenuti in danno degli attori.

Con sentenza n. 2933/2016 la Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame interposto dagli originari attori avverso la decisione di prime cure, condannava P.G. e G.F. ad arretrare il loro fabbricato sino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

Hanno proposto ricorso avverso detta decisione P.G. e G.F., affidandosi a due motivi.

Hanno resistito con controricorso S.C., S.E., Pi.La. e R.A..

Con atto depositato in forma telematica in data 14.7.2021 il difensore dei ricorrenti, munito di idonea procura speciale, ha rinunciato al ricorso, mentre il difensore dei controricorrenti, egualmente munito di idonea procura speciale, ha accettato la rinuncia.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce della intervenuta rinuncia al ricorso, debitamente accettata, depositata in atti, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.

Nulla per le spese.

PQM

la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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