Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.41242 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 13325 del 2017) proposto da:

P.M.G., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Ugo Carnevali, e Giorgio Spadafora, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, v. Panama, 88;

– ricorrente –

contro

M.G., (C.F.: *****); + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Rimini depositata il 21 marzo 2017 (nel proc. R.G. n. 5677/2015);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria della difesa del ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. I sigg. B.A., M.G., D.A.A. e S.C.C. proponevano opposizione avverso i decreti del 23 ottobre 2015, con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini aveva liquidato i compensi spettanti al Dott. P.M. relativi agli incarichi di consulente tecnico affidatigli, rispettivamente in data 14 giugno 2013 e in data 17 marzo 2014, nell’ambito del procedimento penale iscritto al RA:R: m 4584/2013. Anche altre parti formulavano analoga opposizione e nei procedimenti si costituivano pure altri soggetti oltre al Ministero della Giustizia.

L’adito Tribunale civile di Rimini, con ordinanza del 21 marzo 2017, accoglieva parzialmente la suddetta opposizione e, in riforma del decreto del P.M. relativo all’incarico conferito in data 14 giugno 2013, determinava l’onorario spettante al Dott. P.M. nella ridotta misura di Euro 20.512,00, oltre iva e c.p., nonché, in riforma di quello adottato con riferimento all’incarico assegnato il 17 marzo 2014, nella minor somma di Euro 5.166,32, oltre iva e c.p., dichiarando interamente compensate tra le parti costituite le spese del procedimento ed irripetibili quelle sostenute dagli opponenti nei confronti dei chiamati in causa non costituitisi in giudizio.

A sostegno dell’adottata ordinanza il Tribunale riminese riteneva, con riguardo ai due specifici incarichi liquidati con i due impugnati decreti emessi dal citato P.M., che: quanto all’incarico del 14 giugno 2013 attinente a consulenza tecnica in materia amministrativa e contabile di cui all’art. 2 delle tabelle allegate al D.P.R. n. 20 maggio 2002, n. 115, i relativi accertamenti commissionati all’ausiliario non potevano considerarsi afferenti ad autonomi quesiti, poiché tutte le verifiche in oggetto si ponevano in rapporto di strumentalità con la valutazione tecnica sull’operato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Banca Carim, ragione per cui la liquidazione si sarebbe dovuta rapportare ad un unico quesito e non a sei distinti, donde la sua riduzione nei termini prima richiamati; – con riguardo all’incarico conferito in data 17 marzo 2014, il compenso andava correlato alla natura minima dell’impegno richiesto (tanto da essere stato assolto in soli sette giorni) e, quindi, quantificato nella misura più bassa di Euro 5.166,32, senza che ricorressero le condizioni per il riconoscimento dell’aumento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52.

2. Avverso la suddetta ordinanza del Tribunale riminese ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il P.M.G.. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva in questa sede. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 50,51 e 52 sul presupposto che, nell’impugnata ordinanza, il Tribunale aveva utilizzato un criterio estraneo all’intero complesso normativo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 (e in special modo del compendio previsto dagli artt. 51 e segg. di detto T.U.) in tema di determinazione del compenso agli ausiliari del giudice, non rinvenendosi in esso l’indicazione, per l’individuazione del numero e dell’autonomia dei quesiti oggetto di autonomo compenso, il riferimento alla unitarietà del comportamento delle persone indagate. Diversamente – si è sostenuto con la censura – la pluralità e l’autonomia dei quesiti prescinde da detta unitarietà, essendo determinata dall’autonomia e diversità dei plurimi e distinti accertamenti richiesti al perito, rimanendo, perciò, irrilevante il rapporto strumentale di tali plurimi e differenzianti accertamenti tecnici rispetto ad un preteso unitario comportamento degli indagati (oltre venti nella fattispecie), le cui condotte oggetto di verifica erano state perpetrate nel corso degli anni 2009-2010 (dando origine ad oltre cento pratiche creditizie da esaminare) ed avendo implicato che esso ricorrente compisse una pluralità di valutazioni su crediti errate, abnormi ed illecite, nonché l’approvazione di due distinti bilanci per detti anni.

2. Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione ed errata applicazione del menzionato D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 51 e 52 avuto riguardo al decreto di liquidazione relativo all’incarico conferito in data 14 marzo 2014 nella parte in cui, con l’impugnata ordinanza, erano stati ritenuti illegittimi sia la misura massima del compenso riconosciuto sia il suo raddoppio.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve, pertanto essere rigettato.

Infatti, anche alla stregua della giurisprudenza più recente di questa Corte sviluppatasi in argomento, nell’impugnata ordinanza il Tribunale riminese, pur dando giustamente atto della complessità dell’incarico (avente ad oggetto anche l’operato del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca oggetto di accertamento, pure con riferimento all’attività valutativa sui crediti ed alla esatta svalutazione da operare sulle posizioni creditizie esaminate) – giustificativa della riconosciuta maggiorazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 1, – ha, tuttavia, correttamente constatato (in base ad una valutazione logico-giuridica adeguatamente motivata) che, in concreto, i singoli accertamenti, pur riferiti formalmente a sei distinti quesiti, si erano risolti in un complesso di verifiche che si collocavano unitariamente in un rapporto di strumentalità con la valutazione tecnica sull’operato dei suddetti organi della banca oggetto di indagini. Di conseguenza, non avrebbero potuto riconoscersi sei distinti compensi per ognuno dei quesiti posti al perito.

In tal senso, invero, è stato specificato proprio da questa Sezione che, in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, l’unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, della interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell’incarico e dell’onorario (cfr. Cass. n. 14292/2018, che, in una fattispecie analoga a quella in questione, ha ritenuto che doveva considerarsi costituente un caso di incarico unitario quello riconducibile all’analisi dei bilanci e della documentazione contabile-amministrativa di due società, indagine che, benché svolta da diverse e multiformi prospettive, non implicava, per ciascuna di esse, la liquidazione di un compenso autonomo, non potendosi riconoscere corrispettivi ulteriori per ogni quesito concernente il medesimo bilancio; v. pure Cass. n. 28417/2018, con la quale è stato puntualizzato che, ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l’indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, anche dall’utilizzo di sistemi applicativi informatici, l’importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all’ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni).

4. Anche il secondo motivo è infondato e, quindi, va respinto perché il Tribunale romagnolo ha valutato in modo specifico la tipologia ed il grado di impegno dell’incarico meramente supplementare (rispetto a quello principale già svolto e di cui al primo motivo) conferito al ricorrente (espletato in una sola settimana), circostanze queste univocamente idonee a giustificare la riduzione del compenso riconosciuto dal P.M. e considerate con motivazione adeguata dal giudice di merito.

Del resto, costituisce principio consolidato (cfr., per tutte, al riguardo, Cass. n. 21963/2017) che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 1, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l’aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, solo quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (sottolineandosi, peraltro, che il riconoscimento di tale aumento – che a propria volta presuppone la spettanza, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata; nel caso di specie, proprio in base ad un adeguato percorso argomentativo-giustificativo, il Tribunale ha escluso che ricorressero le condizioni per l’applicazione della suddetta norma).

5. In definitiva, alla luce di tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve esser integralmente rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese del presente giudizio, non avendo alcuna delle parti intimate svolto attività difensiva.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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