Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.41243 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1514-2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MALDARI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO VERDIRAME;

– ricorrenti –

nonché contro FALLIMENTO ***** SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito l’Avvocato.

RILEVATO

che:

Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta dall’ing. S.M. avverso il decreto di liquidazione del Tribunale per l’attività di consulenza svolta nell’ambito della procedura di concordato preventivo nei confronti della ***** s.p.a;

– Il Tribunale ritenne errata la stima cumutativa delle imbarcazioni e le raggruppò per tipologia, marca e stato, procedendo ad autonoma valutazione degli stampi;

la liquidazione venne effettuata sulla base dell’aliquota massima senza considerare l’aumento del doppio riconosciuto dal primo giudice, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4;

l’opposizione venne però rigettata in quanto l’importo complessivo spettante al consulente non si discostava in modo significativo dalla valutazione effettuata dal primo giudice;

per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l’ing. S. sulla base di un unico motivo;

non ha svolto attività difensiva il Fallimento *****.

RITENUTO

che:

con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 152 del 2002, artt. 49, 50 e 52 unitamente al D.M. 30 maggio 2002, artt. 11 e 15 e la nullità della sentenza per motivazione apparente oltre all’illogica motivazione, per violazione degli artt. 112 c.p.c., per avere il giudice dell’opposizione stimato il valore delle imbarcazioni in modo cumulativo senza tener conto delle caratteristiche di ogni singola imbarcazione;

il giudice non avrebbe motivato le ragioni della decisione, ponendo sullo stesso piano le imbarcazioni non completate con quelle rifinite, il natante rispetto alla nave, il mercato delle barche medie con quelle di lusso. Il criterio sarebbe oscuro ed illogico e non sarebbe stato disposto l’aumento D.P.R. n. 152 del 2002, ex art. 52 senza adeguata motivazione;

il motivo è infondato;

non ricorre il vizio dell’apparenza della motivazione in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, la violazione dell’art. 132 c.p.c. sussiste solo nell’ipotesi in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053);

poiché la sentenza, sotto il profilo della motivazione, si sostanzia nella giustificazione delle conclusioni, oggetto del controllo in sede di legittimità è la plausibilità del percorso che lega la verosimiglianza delle premesse alla probabilità delle conseguenze. L’implausibilità delle conclusioni può risolversi tanto nell’apparenza della motivazione, quanto nell’omesso esame di un fatto che interrompa l’argomentazione e spezzi il nesso tra verosimiglianza delle premesse e probabilità delle conseguenze e assuma, quindi, nel sillogismo, carattere di decisività (Cass. Sez. Unite 07/04/2014 n. 8053);

nel caso di specie, la motivazione consente di cogliere l’ier logico seguito dal giudice, che ha dato conto dei criteri utilizzati per la stima delle imbarcazioni, raggruppandole per tipologia, marca e stato e procedendo ad autonoma valutazione degli stampi;

detto criterio e’, inoltre, conforme ai principi adottati da questa Corte in tema di valutazione di imbarcazioni;

il D.M. n. 115 del 2002, art. 15 infatti, prevede che per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto alla metà;

il D.M. n. 115 del 2002, art. 11 prevede che “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni;

l’orientamento in materia di stima di immobile è consolidato nell’affermare che la valutazione vada fatta considerando gli immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe mentre, solo in caso di pluralità di immobili diversi tra loro è necessario procedure ad un’autonoma determinazione (Cass., Civ., Sez. II, 17.3.2016, n. 5325; Cass., Civ., Sez. II, 20.3.2009, n. 6892);

– il giudice di merito si è conformato ai principi di diritto elaborati in materia di stima di immobile e lo ha fatto raggruppando le diverse imbarcazioni per marca e tipologia (***** e *****) e procedendo ad un’autonoma valutazione degli stampi;

il raggruppamento per tipologia costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, che, nella specie, ha indicato i criteri in relazione ai quali ha proceduto al raggruppamento ed ha proceduto, nell’ambito della tipologia individuate, alla stima cumulative delle imbarcazioni;

– infondata è altresì la doglianza per il mancato riconoscimento dell’aumento del doppio degli onorari, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 4 (riconosciuto dal primo giudice) in quanto l’eccezionalità della prestazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito;

– va data continuità al principio di diritto secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 1, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l’aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l’ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà;

il riconoscimento di tale aumento – che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle – costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivate (Cassazione civile sez. II, 21.9.2017, n. 21963; Cass. Civ., Sez. II, 16.2.2006, n. 3414);

il ricorso va pertanto rigettato;

non deve provvedersi sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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