LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21916-2018 proposto da:
VIGIA SRL IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE E LIQUIDATORE VOLONTARIO, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SARZI SARTORI;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ AGRICOLA SA MARIGOSA DI P.S. E M.P. SNC, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE, M.P., P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAROCCO, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO MEREU;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 811/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
La srl Vigia chiese ed ottenne decreto ingiuntivo in odio alla Società Agricola Marigosa ed i suoi soci P.S. e M.P. a titolo di somma dovuta ad esito di transazione intervenuta tra le parti in dipendenza di altro contenzioso. Tutti i soggetti ingiunti ebbero a proporre opposizione ed il Tribunale di Mantova accolse l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
La srl Vigia propose gravame avanti la Corte d’Appello di Brescia che, resistendo gli originari ingiunti, rigettò l’impugnazione.
La srl Vigia ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
La Società Agricola, il P. ed il M. resistono con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinunzia al ricorso proposto dalla srl Vigia in liquidazione.
Difatti con atto depositato il 4.9.2019 il legale rappresentante la società ricorrente, assistito dal suo difensore, ha rinunziato al ricorso per cassazione e tale rinunzia risulta ritualmente accettato da tutte le controparti costituite.
La richiesta di estinzione risulta ribadita con atto depositato 15.10.2021 a firma del difensore delle parti resistenti, sicché nulla s’ha da provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento di legittimità avviato dalla srl Vigia con ricorso avviato alla notifica il 16.7.2018.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021