LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14875-2017 proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’avv. BELARDO BOSCO;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO COCULO, MARIO PICA;
BA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PICA;
P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE, 16, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA RITA PITOCCO;
– controricorrenti –
nonché contro B.L., B.A., R.M., B.L., B.G. EREDI IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE DI B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2260/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
B.A. evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Frosinone sez. dist. di Alatri, P.G., P.M. ed Ba.An. per sentir accertare il suo diritto di comproprietà su un fondo sito in ***** con ordine ai convenuti di consegnargli le chiavi del cancello a chiusura dell’accesso al predio e di consentirgli il pari godimento del bene in ragione della sua quota di comproprietà pari ad un terzo.
Resistettero i consorti P.- Ba. ed il primo Giudice accolse la domanda attorea.
Ba.An. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Roma, al quale aderirono i consorti P. nel costituirsi mentre resisteva il B..
All’esito il Collegio romano accolse l’impugnazione e rigettò l’originaria domanda proposta dal B..
B.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo. Ba.An., P.M. e P.G. resistono con separati controricorsi.
Gli altri soggetti evocati ritualmente sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il procedimento di legittimità per intervenuta rinunzia al ricorso proposto dal B..
Difatti con atto depositato il 18.1.2021 il difensore del B., ritualmente abilitato dalla procura, ha rinunziato al ricorso per cassazione e tale rinunzia risulta ritualmente accettato dal tutte le controparti costituite.
La richiesta di estinzione risulta ribadita con atto depositato 6.10.2021 a firma dei difensori di tutte le parti, sicché nulla s’ha da provvedere sulle spese ex art. 391 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il procedimento di legittimità avviato da B.A. con ricorso avviato alla notifica il 5.6.2017.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021