LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14140-2020 proposto da:
ASP (AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE) DI *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOTTARI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MADDALENA;
– ricorrente –
contro
C.A., domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRISCHITTA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 641/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Messina ha respinto l’appello proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di ***** avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di C.A. e, dichiarato il diritto dello stesso ad essere assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato e con mansioni di operatore tecnico magazziniere compatibili con lo stato di invalidità, aveva condannato l’Azienda al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 16.145,40, pari alle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo 10 febbraio/8 dicembre 2010;
2. la Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto inammissibile il motivo d’appello con il quale l’Azienda aveva censurato la sentenza impugnata per avere accolto la domanda in mancanza di prova dello stato di disoccupazione e senza detrarre l’aliunde perceptum;
3. il giudice d’appello ha rilevato che nel costituirsi in giudizio la resistente aveva fatto leva solo sull’asserita mancanza di posti in pianta organica e non aveva dedotto alcunché in merito alla disoccupazione del C. ed alla necessità di tener conto, ai fini della liquidazione del danno, di quanto percepito dal ricorrente come corrispettivo della destinazione delle energie lavorative a favore di terzi;
4. ne ha desunto la novità delle questioni prospettate solo con l’atto di gravame;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria di ***** sulla base di un unico motivo, al quale C.A. ha replicato con tempestivo controricorso;
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 “in relazione alle deduzioni afferenti l’aliunde perceptum e lo stato di disoccupazione del ricorrente, odierno intimato, proposte in via subordinata per la prima volta nel ricorso in appello in funzione riduttiva e/o preclusiva degli obblighi rispettivamente di risarcimento del danno e di assunzione”;
1.1. la ricorrente sostiene di avere avuto notizia, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, dell’intervenuta occupazione del lavoratore sin dal 24 marzo 2011 e fa leva su detta circostanza per sostenere che sarebbe cessato il diritto del C. all’assunzione;
1.2. richiama, poi, giurisprudenza di questa Corte in tema di aliunde perceptum e deduce che la questione posta non poteva essere ritenuta nuova;
1.3. aggiunge che la stessa è riproponibile nel giudizio di legittimità in quanto “sorretta da autorevole documentazione che la deducente ha avuto modo di acquisire solo ora successivamente alla pronuncia della Corte d’Appello di Messina e solo per caso nel momento in cui ha deciso di attivarsi per dare esecuzione al dettato della confermata sentenza di 1 grado del giudice del lavoro”;
2. preliminarmente la Corte rileva l’inammissibilità della produzione documentale, perché nel giudizio di legittimità è ammissibile ex art. 372 c.p.c. il deposito di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa, per far valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, la parte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente il rimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., n. 3, ove ne ricorrano le condizioni (Cass. n. 18464/2018; Cass. n. 4415/2020);
3. per il resto il ricorso non può trovare accoglimento perché il dispositivo della sentenza gravata, quanto all’aliunde perceptum, è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la percezione di altro reddito, pur non costituendo eccezione in senso stretto, deve essere provata dal datore di lavoro ed è rilevabile anche d’ufficio dal giudice solo se le relative circostanze di fatto risultino tempestivamente e ritualmente acquisite al processo;
3.1. è stato precisato al riguardo che, qualora il datore di lavoro abbia conoscenza delle circostanze in questione solo nel corso del giudizio, per potersene avvalere ha altresì l’onere di provare l’esatto momento in cui ne abbia avuto conoscenza, dato questo rilevante anche ai fini dell’ammissibilità della produzione della documentazione che deve sorreggere la difesa (Cass. n. 6895/2018; Cass. n. 17606/2007);
3.2. nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata che l’Azienda non aveva chiesto di provare, in grado di appello, l’aliunde perceptum bensì aveva infondatamente sostenuto che fosse onere del ricorrente fornire la prova della mancata percezione di altro reddito;
4. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell’Azienda ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
5. ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021