LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16934-2020 proposto da:
L.G., domiciliato ope legis in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;
– ricorrente –
contro
CITTA’ METROPOLITANA di MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE GIAMBO’;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 519/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 18/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha respinto la domanda proposta da L.G. nei confronti della Città Metropolitana di Messina, volta ad ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato nel periodo 2006/2010;
2. la Corte territoriale ha rilevato che l’appellato non aveva assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante perché i fogli di viaggio prodotti attestavano solo che l’autovettura era stata posta a disposizione del lavoratore e che era stata riconsegnata in un certo orario presso l’autoparco, ma non contenevano alcuna autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario né fornivano indicazioni in merito alle percorrenze ed alle destinazioni;
3. il giudice d’appello ha evidenziato che la contrattazione collettiva richiede un’espressa autorizzazione per lo svolgimento del lavoro straordinario ed il dirigente, che non può emettere autorizzazioni generalizzate, è tenuto di volta in volta a valutare l’effettiva sussistenza di esigenze di servizio nonché l’interesse pubblico che deve sorreggere l’ulteriore esborso finanziario;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L.G. sulla base di quattro motivi, ai quali la Città Metropolitana di Messina ha resistito con controricorso;
5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
6. entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2108 c.c., del CCNL 14 settembre 2000, art. 38, comma 2, per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, del CCNL 1 aprile 1999, art. 14, stesso comparto, dell’art. 115 c.p.c.;
il ricorrente sostiene che i fogli di viaggio depositati nel fascicolo di parte di primo grado altro non sono che ordini di effettuare servizi fuori sede e, quindi, autorizzano preventivamente, e non in modo generalizzato, lo straordinario correlato al servizio in questione;
aggiunge che le disposizioni contrattuali richiamate in rubrica si limitano a prevedere la necessaria copertura finanziaria, che però è questione interna al datore di lavoro, con la conseguenza che l’omessa preventiva imputazione della spesa non impedisce il sorgere del diritto di credito del lavoratore;
2. con la seconda censura, rubricata “violazione di legge: art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, motivazione apparente perplessa ed incomprensibile (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5)”, il ricorrente, richiamate le ragioni sulla base delle quali il Tribunale aveva accolto la domanda, sostiene che nessuna di dette ragioni, costituenti fatti decisivi per il giudizio, è stata esaminata e confutata dalla Corte territoriale, la quale ha erroneamente valutato i fogli di viaggio e non considerato che gli stessi attestano l’orario della prestazione, che comprende anche l’attesa del luogo di destinazione;
3. il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere provati, in quanto non contestati, i fatti posti a fondamento della domanda, tanto più che gli stessi trovavano conferma nella documentazione prodotta e nella prova testimoniale acquisita;
4. infine con la quarta critica il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2126 c.c. e del CCNL 1 aprile 1999, art. 14, per i dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie Locali e ribadisce che la preventiva imputazione della spesa non incide sul diritto del lavoratore a ricevere la retribuzione, dovuta anche nell’ipotesi in cui si sia in presenza di una prestazione resa in violazione di norme di legge;
5. il primo motivo di ricorso è infondato;
il CCNL 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali, art. 38, prevede, ai commi 1 e 2, che “Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dal CCNL 1 aprile 1999, art. 14. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.”;
5.1. prendendo le mosse dal dato contrattuale la Corte territoriale, come evidenziato nello storico di lite, ha rilevato che non era stata offerta la prova della necessaria autorizzazione dello straordinario, sia perché i fogli di viaggio, in alcuni casi sottoscritti dal solo ricorrente, si limitavano ad attestare gli orari di consegna e di restituzione dell’autovettura, sia in quanto detti orari non trovavano giustificazione nelle distanze percorse, di talché dagli stessi non si poteva desumere, neppure per implicito, l’autorizzazione concessa;
5.2. il motivo, che presenta profili di inammissibilità in relazione all’omessa specifica indicazione dei documenti, da intendere nei termini precisati da Cass. S.U. n. 34469/2029, è infondato, quanto al vizio di violazione della contrattazione collettiva applicabile alla fattispecie, perché il giudice d’appello non si è discostato dal principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la disciplina dettata nei diversi comparti dell’impiego pubblico contrattualizzato è espressione dell’orientamento, già formatosi in epoca antecedente la contrattualizzazione, in forza del quale il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’ente (cfr. Cass. n. 2709/2017; Cass. n. 2737/2016; Cass. n. 20789/2007);
5.3. attraverso quest’ultima, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall’art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, lett. a), in quanto la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e ss., nelle diverse versioni succedutesi nel tempo;
5.4. per il resto il motivo, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze processuali e sollecita una revisione del giudizio di merito, non consentita alla Corte di legittimità;
5.5. va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, nei limiti fissati dalla normativa processuale succedutasi nel tempo. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi e’, dunque, segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. fra le più recenti Cass. n. 26033/2020; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 24155/2017);
5.6. il ricorrente, pur deducendo la violazione dell’art. 38 del CCNL 2000, nella sostanza contesta la lettura dei documenti sui quali l’azione era stata fondata, insistendo nella tesi dell’autorizzazione implicita, che invece il giudice d’appello ha disatteso;
6. non si ravvisa la violazione dell’art. 132 c.p.c. denunciata nel secondo motivo, perché, all’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità, quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, attiene solo all’esistenza della motivazione in sé, prescinde dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. S.U. n. 8053/2014 che richiama Cass. S.U. n. 5888/1992);
6.1. il difetto del requisito di cui all’art. 132 c.p.c. si configura, quindi, solo qualora la motivazione o manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero esista formalmente come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum;
6.2. esula, invece, dal vizio di violazione di legge la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti, implicante un raffronto tra le ragioni del decidere adottate ed espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito;
6.3. nel caso di specie il preteso vizio motivazionale, sul quale il ricorrente ha insistito anche nella memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c., è ricavato dal confronto con la documentazione prodotta, e sollecita, quindi, un sindacato precluso alla Corte di legittimità dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;
7. inammissibile è il terzo motivo, perché una censura relativa alla violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016), come accade nella fattispecie nella quale si contesta alla Corte d’appello di non avere considerato la prova testimoniale e di avere erroneamente interpretato i fogli di viaggio;
8. infine è infondata la quarta censura, giacché il legislatore ha riservato alle parti collettive la determinazione del trattamento economico spettante al personale delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45) e pertanto, in difetto delle condizioni richieste dal CCNL ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l’orario normale di lavoro, non può sorgere il diritto al compenso;
9. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
10. ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021
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