LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 138/2017 proposto da:
P.F., PGG SRL, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 126, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MARIA PAOLUCCI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
ROMA CAPITALE, IN PERSONA DELLA SINDACA PRO TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21/B, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRIGENTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3433/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
FATTI DI CAUSA
P.F. ebbe a convenire in giudizio avanti il Tribunale di Roma il Comune di Roma – oggi Roma Capitale – per sentir accertare che aveva acquistato mediante usucapione il diritto di proprietà su appezzamento di terreno, sito in località *****, in proprietà all’Ente locale convenuto.
Resistette il Comune di Roma, contestando l’assunto attoreo ed all’esito della trattazione della lite, il Tribunale capitolino ebbe ad accertare l’intervenuto acquisto mediante usucapione da parte del P..
L’Ente Roma Capitale propose gravame avanti la Corte d’Appello di Roma, cui resistettero il P. e la srl PGG, soggetto intervenuto quale acquirente dal P. del bene litigioso.
Ad esito della trattazione il Collegio romano ebbe ad accogliere l’impugnazione spiegata dall’Ente locale, rigettando l’originaria domanda svolta dal P., sull’osservazione che il complesso probatorio acquisito in atti non lumeggiava la concorrenza dei requisiti prescritti dall’art. 1158 c.c., per il realizzarsi dell’acquisto mediante fatto del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa.
Il P. e la srl PGG hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico articolato motivo e depositato anche con nota difensiva.
L’Ente locale Roma Capitale, regolarmente vocato, s’è costituito con controricorso portante anche impugnazione incidentale condizionata articolata su due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dai consorti P. – srl PGG s’appalesa privo di fondamento e va rigettato.
Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione parte ricorrente deduce vizio per omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, posto che il Collegio romano ha operato un’inesatta ricostruzione del fatto in conseguenza della mancata ovvero errata valutazione delle prove acquisite in atti.
In particolare i soggetti ricorrenti denunziano una cattiva valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, poiché sopravvalutate alcune loro imprecisioni circa l’estensione dell’area posseduta e svilito invece il loro ricordo di condotte lumeggianti il suo possesso, con conseguente non completa od omessa valutazione della prova espletata.
I ricorrenti poi esaminano in dettaglio i risultati probatori e richiamano arresti di questo Supremo Collegio circa la natura e l’individuazione del vizio regolato ex art. 360 c.p.c., n. 5.
La svolta censura, nel suo complesso, s’appalesa priva di pregio giuridico.
In primo luogo va rilevato come l’attuale formulazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5 – vigente dal 2012 – individua come vizio di legittimità l’omesso esame di un ” fatto ” storico e, non già, il cattivo esercizio della funzione di valutazione del complesso probatorio acquisito in causa – Cass. sez. 3 n. 11892/16, Cass. sez. 1 n. 23153/18.
Nella specie, difatti, non viene denunciato che la Corte capitolina ebbe ad omettere l’esame di un fatto storico ovvero a non esaminare una prova decisiva ai fini del giudizio, bensì che ebbe a valutare i dati probatori acquisiti, specie quelli di natura testimoniale, ma non correttamente.
In secondo luogo l’argomentazione dogmatica circa l’interpretazione del disposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, appare supportata con evocazione di arresti di questo Supremo Collegio afferenti la formulazione della norma anteriore alla riforma portata in D.L. n. 83 del 2012, ovvero afferenti al diverso – e non denunziato in questa sede – vizio di nullità per motivazione apparente.
Quanto poi ai dati probatori documentali, la cui valutazione sarebbe stata trascurata dal Collegio romano – consegna in loco di macchina agricola e foto fatte in epoche diverse mediante sorvolo areo della zona – non solo ex se detti elementi non lumeggiano una condotta personale del ricorrente di dominio del fondo, ma, come s’apprezza dalla stessa argomentazione critica svolta nel ricorso, appaiono meri dati di supporto per la valutazione dei risultati della prova orale.
Inoltre la Corte capitolina ebbe ben ad evidenziare come puntuali condotte di godimento del terreno di causa non assumevano valore rilevante ai fini del possesso ad usucapionem in difetto della necessaria prova di un godimento protratto per l’intero arco del tempus prescritto.
Dunque anche dette ulteriori argomentazioni critiche svolte in ricorso si rivelano come mera contrapposizione di propria tesi difensiva rispetto alla ricostruzione giuridico-fattuale della fattispecie di causa operata dalla Corte distrettuale.
La soluzione adottata esonera la Corte dall’esame dell’impugnazione incidentale, mossa da Roma Capitale, poiché condizionata all’accoglimento del ricorso principale.
Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Ente Roma Capitale, tassate in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.
Concorrono in capo a parte ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all’Ente resistente le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021