Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41264 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 589-2020 proposto da:

UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO CAUMONT CAIMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BORZOMI’, GIUSEPPE PIZZONIA, FRANCESCA STELLA ORLANDO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAMBASSI TERME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERMANNO WOLF FERRARI 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO BAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSINA MAFFEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1204/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Considerato che:

UNICREDIT LEASING s.p.a. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Gambassi Terme in data 12/02/2015 in ragione dell’omesso versamento del saldo dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015 relativamente ad un complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria ad una società fallita., sostenendo, per quanto qui di interesse, che non era soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era stato riconsegnato ad essa proprietaria successivamente in data 8.9.2016. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze rigettava il ricorso. La sentenza, impugnata dalla contribuente, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che rigettava l’appello sostenendo che ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a 2 motivi illustrati da memoria cui l’intimato replica con controricorso.

Ritenuto che:

Con il motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2, e del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell’ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il concedente.

Il motivo è infondato.

Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

Ciò premesso, va rilevato come ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).

In buona sostanza, l’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. Orbene, i giudici di appello si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati evidenziando che nel caso in esame l’immobile era detenuto da un soggetto non titolato, dimostrando di aderire agli indirizzi prevalenti presso questa Corte.

Non si ravvisano profili di incostituzionalità nella previsione dell’art. 9 nei termini in cui è stata su interpretata sia con riferimento all’art. 53 Cost in quanto il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l’immobile sia con riferimento all’art. 3 Cost..

La pretesa lesione del principio di uguaglianza non discende dalla norma ma dall’illegittima condotta dell’utilizzatore verso il quale la ricorrente può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni.

Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza cui anche questo Collegio ritiene di aderire (Cass. 2019 n. 29973 3 n. 25249; Cass. 2020 n. 2020 n. 8957).

Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione delll’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui ha omesso di pronunciarsi sulla illegittimità delle sanzioni irrogate per errore incolpevole sul diritto.

Ed in via di ulteriore subordine si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione sul punto”.

La seconda censura è fondata e va accolto; premesso che la ricorrente ha dimostrato, con adeguate trascrizioni contenute nel ricorso, in ossequio alla regola posta dall’art. 366 c.p.c., di aver ritualmente proposto in primo grado e correttamente riproposto in grado di appello i motivi di impugnazione prospettati nel mezzo in esame, osserva la Corte che nella statuizione impugnata non è dato rinvenire alcuna pronuncia al riguardo, né può affermarsi che ciò costituisca rigetto implicito del medesimo nel senso prospettato esaminando il motivo. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte la sentenza va cassata in accoglimento del secondo motivo e la causa rinviata alla CTR della Toscana territorialmente competente che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà all’esame delle questioni rimaste assorbite e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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