LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1814-2020 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MATTONATO 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO PICCININNI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO MICHELE MARIA DE BONIS;
– ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 262/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società “Soft s.n.c. di L.M. e A.R.” un avviso di accertamento con cui veniva rettificato l’Irap, l’Iva e l’Irpef.
A.R., in qualità di socia, impugnava detto avviso avanti la CTP di Potenza, la quale, con sentenza n. 590 del 2016, lo accoglieva ritenendo illegittima l’imputazione reddituale computata con riferimento all’intero periodo di imposta. L’Ufficio interponeva appello avverso tale pronuncia avanti la CTR della Basilicata che con sentenza nr 262/2019 lo accoglieva.
Il giudice di appello rilevava la carenza di legittimità attiva in capo all’appellata, la quale rivestiva la qualità di socia della società e la conseguente inammissibilità del ricorso che esplicava i suoi effetti sul gravame proposto dal socio in relazione ai redditi di partecipazione che andavano confermati nella loro entità derivando dal maggior reddito accertato in capo alla società.
A.R. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l’Agenzia delle Entrate.
Considerato che:
Si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che il socio sarebbe sempre dotato della legittimazione attiva per sollevare questioni di natura personale risultando irrilevante ai fini della decisione l’impugnazione dell’avviso della società che peraltro sarebbe stato impugnato dal medesimo socio sicché sarebbe illegittima l’affermazione della cristalizzazione del reddito nei confronti del socio.
Va preliminarmente rilevata la nullità dell’intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.
Al riguardo deve ricordarsi che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcun soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. VI-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16).
Nel caso in esame poiché nel primo grado il ricorso risulta proposto solo dalla società di persone e dal socio accomandatario, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall’esame della sentenza di merito, occorreva l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro o degli altri soci, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Per quello che qui rileva il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass., sez. V, nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12, Cass. n. 17549 del 02/09/2016).
Poiché nella specie non è in discussione l’unitarietà dell’accertamento che ha coinvolto la società ed i soci, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile dalla ricostruzione delle vicende processuali considerando che il reddito societario si è automaticamente ribaltato pro quota sui singoli soci per disposizione di legge.
La necessità del simultaneus processus tra società di persone e soci è tale per cui: “se tutte le parti hanno proposto autonomamente ricorso, il giudice deve disporne la riunione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, se sono tutti pendenti dinanzi alla stessa Commissione… altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito, in forza del criterio stabilito dall’art. 39 c.p.c.”; “se, invece, uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, il giudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio”.
Conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado (CTP di Latina) ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.
E’ ovviamente precluso l’esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio.
La Corte, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria provinciale di Potenza.
PQM
La Corte cassa la decisione impugnata per la mancata integrazione del contraddittorio e rinvia la causa alla CTP di Potenza.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021