LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4825-2020 proposto da:
D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 180, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO SAVI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE ROMA *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3631/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Considerato che:
Con sentenza n. 3631/2019 la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto da D.M.M. avverso la pronuncia della CTP di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente nei riguardi dell’avviso di accertamento notificato in data 9.10.2012 con cui era stato rettificato il reddito relativo all’anno di imposta 2008.
Il giudice di appello rilevava che come ritenuto dalla CTP il contenzioso si riferiva all’anno 2008, aspetto questo sul quale entrambe le parti concordavano.
Osservava, per quanto attiene all’istanza relativa alla cessazione della materia del contendere, quale effetto conseguente alla presentazione dell’istanza di conciliazione, che la stessa non poteva essere accolta in quanto riferita ad una diversa annualità (2009) rispetto a quella in discussione.
Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Ritenuto che:
Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 297 del 1998, art. 5 e della L. n. 146 del 1998 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, errata interpretazione della domanda promossa dal ricorrente, omessa pronuncia ed omessa motivazione. Si censura, in particolare, l’affermazione secondo cui il contribuente aveva adito direttamente il giudice tributario senza attivare la fase del procedimento con adesione.
Si sostiene infatti che il tema del decidere posto all’esame della CTR concernesse non la possibilità per il ricorrente di attivare l’accertamento con adesione del D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, bensì la diversa questione dell’obbligo per l’Ufficio di attivare preventivamente il procedimento de quo e la conseguente invalidità dell’accertamento notificato al contribuente.
Sotto tale profilo la decisione secondo il ricorrente sarebbe da ritenere nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelarne la “ratio decidendi” senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento.
Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, unitamente alla disciplina stabilita dal protocollo addizionale della Cedu, art. 1 e della Carta Cedu, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del principio di proporzionalità.
Si sostiene che l’accertamento induttivo dei redditi disciplinato dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 bis e 41 bis, avrebbe dovuto essere effettato anche nel rispetto del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5, sicché la CTR avrebbe errato nel non verificare i presupposti che avrebbero potuto legittimare l’Amministrazione a non rispettare tale disposizione in sede di determinazione induttiva del reddito del contribuente. Il primo motivo è infondato.
Occorre considerare che, trattandosi di sentenze pubblicate il 22 novembre 2012, trova applicazione la disciplina di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. nella L. 7 agosto 2012 n. 134, sicché non è più ammissibile la censura per motivazione insufficiente (Sez. U, n. 8053 del 2014), il cui controllo è circoscritto alla verifica del requisito “minimo costituzionale” di validità prescritto dall’art. 111 Cost., sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale requisito minimo non risulta soddisfatto, invero, soltanto quando ricorrano quelle stesse ipotesi che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e che determinano la nullità della sentenza (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile), mentre al di fuori di esse residua soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, che è stato oggetto di discussione e che sia “decisivo”, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi.
Escluso, tuttavia, che la motivazione resa dalla CTR sul tema che qui interessa abbia il connotato dell’apparenza, così come dedotto dal ricorrente.
Ha infatti ritenuto che non vi fosse violazione del contraddittorio endoprocedimentale in quanto il contribuente aveva adito direttamente il giudice tributario senza attivare la fase del procedimento con adesione.
Vero e’, piuttosto, che lo stesso istante, nel prospettare lacune o illogicità argomentative della pronuncia, finisce per formulare una censura che si indirizza verso l’insufficienza ipotesi, queste, che oggi sfuggono al sindacato di legittimità (per l’insufficienza della motivazione cfr. espressamente le citt. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054; per la contraddittorietà della motivazione, cfr. in particolare Cass. 16 luglio 2014, n. 16300).
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Va anche premesso che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, l’Amministrazione finanziaria non ha l’onere di comunicare preventivamente l’oggetto della verifica, atteso che nel procedimento tributario un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale a pena d’invalidità dell’atto non sussiste al momento della raccolta delle informazioni e degli elementi di prova, ma solo, eventualmente e ove espressamente sancito, in una fase successiva, quando l’Amministrazione intenda adottare nei confronti di un contribuente, sulla base dei dati raccolti, un atto potenzialmente lesivo (Cass., sez.5, 28 dicembre 2018, n. 33572).
L’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale (Sez. 5, 31/05/2016, n. 11283; Sez. U. 9/12/2015, n. 24823; in senso conforme, ex multis, Sez. 5, 4/10/2017, n. 23140; 16/02/2018, n. 3900; Cass. 2021 n. 11158).
Con riguardo, più in particolare, al tema specifico introdotto in causa giova ricordare che l’accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso che consente di rideterminare la pretesa tributaria in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.
L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs n. 218 del 1997, artt. 5,6,12, – e successive modifiche intervenute -, offre al contribuente la possibilità di definire le imposte dovute in fase precontenziosa in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
E’ un “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.
I tratti caratterizzanti l’istituto in esame sono costituiti dalla rilevanza del contraddittorio, dalla incidenza della volontà del contribuente nella determinazione finale della pretesa fiscale e della motivazione degli atti accertativi che prendono vita a seconda del momento nel quale interviene il contribuente.
Per quel che attiene al primo aspetto che rileva in questa sede v’e’ solo da evidenziare-, che questa Corte ha ritenuto che l’Amministrazione finanziaria conservi piena libertà di scegliere se aderire o meno alla richiesta del contribuente ed attivare il contraddittorio, in quanto frutto di una valutazione discrezionale fondata sulla decisività (ed idoneità argomentativa) degli elementi posti a base dell’accertamento (che renderebbero l’attivazione del contraddittorio un inutile appesantimento procedimentale) (Cass., 474/2018; 11438/2016; 25082/2013; 21760/2012; 28051/2009, Cass. n. 31472(2019) e comunque ha escluso, in mancanza, la nullità del procedimento di accertamento (Cass., SS.UU., 3676/2010).
Poste queste imprescindibili premesse, va osservato che nel caso in esame, trattandosi di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 derivato da un controllo svolto dall’Ufficio in base ai dati in suo possesso e non già di un controllo derivato da studi di settore, ai fini della validità dell’atto impositivo non era necessario che l’Amministrazione finanziaria instaurasse un contraddittorio preventivo con il contribuente.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 4000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021