LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12683/2020 proposta da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
DIFFUSIONE SPORT SCA RL DILETTANTISTICA IN LIQUIDAZIONE, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CESENA BASKET 2005 ASD, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G. ROMANO 5, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO MANZO, che le rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2367/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
Considerato che:
L’Agenzia delle Entrate impugnava alla CTR dell’Emilia Romagna la decisione della CTP di Bologna con cui era stato accolto il ricorso della Diffusione Sport Scarl e Associazione Sportiva Dilettantistica Cesena Basket 2005 averso gli avvisi di accertamento avente ad oggetto la revoca del regime agevolativo ex L. n. 398 del 1991 per intervenuta decadenza dell’Associazione prevista dalla L. n. 139 del 1999, art. 25, per avere seguito numerosi versamenti in denaro contante superiore ad Euro 526,46 e alla conseguente rideterminazione del reddito nonché il recupero di maggiore imposta ai fini Iva relativa all’imponibile non dichiarato e la maggiore imposta dovuta oltre all’irrogazione delle sanzioni per l’anno 2009 e 2010.
Il Giudice di appello riteneva che la pronuncia in questione avesse esaminato tutti i temi in contestazione con convincenti argomentazioni le cui conclusioni erano considerate aderenti agli indirizzi giurisprudenziali più recenti.
Evidenziava che l’Ufficio non avesse offerto alcuna prova in merito alla sussistenza di un rapporto commerciale tra i due soggetti e che il trasferimento di denaro si poteva giustificare con il ripianamento della situazione debitoria maturata sotto la vigenza della diversa normativa.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistono con controricorso Diffusione Sport Scarl e Associazione Sportiva Dilettantistica Cesena Basket eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili.
Con il primo motivo si denuncia la nullità per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si sostiene che l’Ufficio in sede di gravame aveva censurato la decisione della CTP per omessa pronuncia in relazione alla richiesta di accertare la definitività degli accertamenti per l’intervenuta decadenza dall’agevolazione di cui alla L. n. 398 del 1991 per l’anno 2009 nonché nel merito aveva contestato il rilievo dato dalla CTP alla natura commerciale della Fondazione ponendo l’accento sul fatto che l’oggetto del contendere riguardasse le caratteristiche della prestazione di natura prettamente commerciale evidenziando che gli importi pagati non avrebbero rappresentato, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, un trasferimento di somme in “funzione del ripianamento di una posizione debitoria pregressa” ma il pagamento della prestazione ricevuta.
Osserva poi che ulteriori censure avevano riguardato l’intangibilità del giudicato interno.
Si lamenta che a fronte di articolate censure la CTR si fosse limitata a confermare la decisione di primo grado e a pronunciarsi sulla qualificazione del compenso previsto nella convenzione di cessione dei cartellini dei giocatori senza entrare nel merito delle critiche incorrendo in tal modo nella violazione della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.
Si rileva in subordine qualora non venisse riconosciuta la violazione dell’art. 112 c.p.c. l’assenza di motivazione non avendo la CTR esposto le ragioni per le quali la decisione della CTP sia da ritenere completa pur non pronunciandosi sul tema della definitività degli accertamenti nei confronti dell’Associazione quanto alla decadenza dall’agevolazione di cui alla L. n. 398 del 1991 per l’anno 2009 e 2010.
Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si sostiene che la materia oggetto del contendere riguardava anche la natura giuridica del pagamento di Euro 224.000,00 corrisposto in più tranches dalla Cooperativa all’Associazione in forza di una convenzione stipulata fra i due enti. Si sottolinea che in merito a tale questione la CTR si limita ad aderire alla posizione di una delle parti dichiarando in modo apodittico che il trasferimento di denaro fosse giustificato dal ripianamento della posizione debitoria maturata sotto la vigenza della diversa normativa senza illustrare l’iter logico attraverso il quale ha raggiunto tale convinzione.
Esclusa preliminarmente la fondatezza dell’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi di ricorso, che, diversamente da quanto affermato dalla contribuente, riproducono per intero le censure dedotte in sede di gravame al fine di consentire alla Corte di vagliare la fondatezza dell’error in procedendo denunciato.
Va altresì disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente sull’assunto che la prima censura tenderebbe ad ottenere dal giudice di legittimità un riesame degli elementi di fatto accertati dal giudice di appello ed una diversa valutazione degli elementi probatori esaminati dai giudici di merito.
La denuncia della ricorrente investe unicamente un vizio procedurale assumendo che la CTR non avrebbe fornito risposte agli articolati motivi poste a fondamento del gravame e che sono stati interamente riprodotti in ossequio al principio dell’autosufficienza Con riguardo poi alla doppia conforme il vizio denunciato consiste nella violazione di legge per il quale non opera la preclusione di cui all’art. 348 ter c.p.c..
Il primo motivo è fondato nei termini di seguito esposti con l’assorbimento della secondo.
Va sul punto ricordato che “il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Cass. n. 7653 del 16/05/2012).
La CTR non ha speso una sola argomentazione in ordine alla questione relativa alla prospettata decadenza dall’agevolazione prevista dalla legge nr 398/1991 e sull’intervenuto giudicato interno che erano state veicolate attraverso i motivi di gravame riprodotti a pag. 9 in ossequio al principio di autosufficienza limitandosi a ritenere che, da un lato, non vi fosse alcuna prova della sussistenza di un rapporto commerciale e, dall’altra, che il trasferimento di denaro fosse giustificato dal ripianamento della situazione debitoria maturata sotto la vigenza della diversa normativa.
La censura va accolta negli stretti termini sopra esposti non potendosi mettere in discussione la qualificazione data al rapporto intercorso fra i due soggetti dalla CTR ed al trasferimento di denaro giacché in relazione ad essi una pronuncia sia pure sintetica è stata presa.
La sentenza va cassata in ordine al profilo accolto e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021