Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41270 del 22/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4300/2016 proposto da:

FINEGIL EDITORIALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA PIANA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA LEONILDA CHIRICO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI

“GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7694/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 8528/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 4.2.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Finegil Editoriale s.p.a. (già Editoriale La Città s.p.a.) avverso il decreto ingiuntivo con cui, su istanza dell’INPGI, le era stato intimato il pagamento di somme per contributi omessi in danno di n. 4 giornalisti assunti come collaboratori autonomi e ritenuti invece prestatori di lavoro subordinato;

che avverso tale pronuncia Finegil Editoriale s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura; che l’INPGI ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria;

che, nelle more dell’adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria contenente atto di rinuncia al ricorso per cassazione, cui ha fatto seguito accettazione della rinuncia proveniente dalla parte controricorrente;

che, dato atto di quanto sopra, va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 391 c.p.c., comma 4;

che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472