LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 887/2016 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BATTISTA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO COCCIOLI;
– ricorrente –
contro
N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CARUCCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2480/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/10/2015 R.G.N. 7804/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. con sentenza n. 2480/2015 del 16 ottobre 2015 la Corte di appello di Bari confermava la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari da N.A., collaboratore professionale sanitario (attualmente inquadrata nella categoria D, con la qualifica di collaboratore professionale sanitario “infermiere professionale”, già appartenente alla categoria C c.c.n.l. sanità 1998, v. ricorso pag. 1, pag. 4 e pag. 8), riconosceva il diritto di quest’ultima a percepire l’indennità per l’esercizio delle funzioni di coordinamento ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l. 20/9/2001, a decorrere dall’1/9/2001;
richiamava la Corte territoriale il contenuto dell’art. 10 nella parte relativa alla prima applicazione;
riteneva infondata la doglianza dell’Azienda appellante secondo cui l’attribuzione dell’indennità in favore del personale già inquadrato in categoria C presupponesse un atto formale dell’Azienda (sia di conferimento dell’incarico che di riconoscimento del suo pregresso svolgimento) ed una sua valutazione discrezionale (quanto all’estensione del beneficio in favore proprio del personale inquadrato in C);
riteneva che la norma contrattuale prevedesse il riconoscimento della speciale indennità in favore del personale che svolgesse, alla data del 31 agosto 2001, reali funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione e del relativo personale, con assunzione di responsabilità;
riteneva che, nella specie, lo svolgimento delle suddette funzioni fosse stato incontestabilmente attestato dalle certificazioni aziendali del Dirigente dell’Unità Operativa in cui la N. aveva operato e cioè da chi, secondo le linee organizzative dell’Ente, aveva il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, non occorrendo l’atto formale del Direttore generale;
2. avverso tale sentenza la Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
3. N.A. ha resistito con controricorso;
4. l’Azienda ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. con l’unico motivo l’Azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’accordo collettivo sindacale siglato in data 16/12/2002 in sede aziendale;
rileva che in sede di tale accordo, nella parte relativa alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 10 si concordò “di attivare la procedura di rilevazione del personale proveniente dalla categoria C, al quale, in base, alla situazione organizzativa aziendale, sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento alla data del 31/8/2001, formalmente riconosciuto… la procedura di individuazione del personale interessato verrà affidata alla D.S. di Presidio che richiederà ai Dirigenti responsabili delle UUOO complesse certificazione attestante lo svolgimento alla data del 31/8/2001 di tutte le funzioni elencate nel foglio allegato, ove presenti. Le suddette certificazioni una volta acquisite saranno confermate dalla D.S. di Presidio ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dall’art. 10, comma 2”;
rileva che dallo stesso senso letterale delle parole utilizzate emergeva che non si poteva prescindere dall’atto formale della Direzione Sanitaria di presidio a conclusione del processo accertativo ex post;
richiama, in ogni caso, il contenuto dell’art. 10 del c.c.n.l. nella parte relativa alla categoria C e deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, nella specie non sussistevano i requisiti soggettivi e oggettivi, previsti dall’indicata disposizione pattizia per legittimare il riconoscimento dell’indennità di coordinamento;
rileva che dallo stesso accordo sindacale del 23/12/2002 si evinceva che, per il personale appartenente alla categoria C, era necessaria una certificazione dei Direttori della struttura complessa dei singoli lavoratori, confermata, poi, dai Direttori di presidio, certificazione che nella specie mancava;
2. il motivo è fondato;
2.1. non vi è dubbio che nella specie si discuta del riconoscimento dell’indennità di coordinamento, in sede di prima applicazione del c.c.n.l. del 2001, in favore del personale già appartenente alla categoria C;
2.2. come è noto il c.c.n.l. 2000-2001, per favorire il processo di riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie ha previsto – ravvisando che l’insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla categoria C del ruolo sanitario nonché al profilo di operatore professionale assistente sociale del ruolo tecnico, per contenuti di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento delle relative attività lavorative, corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili – la ricollocazione del personale della categoria C nella categoria D;
l’art. 9, comma 2, del c.c.n.l. ha, in particolare, stabilito che, con decorrenza dal 10 settembre 2001, tutti gli operatori professionali del ruolo sanitario e l’operatore professionale – assistente sociale – del ruolo tecnico assumono la denominazione della categoria D, rispettivamente, di “collaboratore professionale sanitario” nei profili e discipline già corrispondenti a quella della categoria di provenienza, nonché di “collaboratore professionale assistente sociale”;
2.3. la realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D, ha posto il problema sia di distinguere e valorizzare, all’interno del nuovo profilo accorpato, la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati sia di differenziare coloro che, al momento dell’accorpamento, avessero già effettuato determinate funzioni di coordinamento;
2.4. si è pervenuti così a prevedere l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, del c.c.n.l. la cui ratio, come si evince dallo stesso testo della disposizione, è appunto quella di “favorire le modifiche dell’organizzazione del lavoro nonché valorizzare l’autonomia e responsabilità delle professioni”, in seguito al passaggio nella categoria D anche del personale già appartenente alla categoria C;
2.5. la disposizione prevede innanzitutto un sistema “a regime” (una volta superata la fase transitoria) disponendo, al comma 1, che l’indennità in questione è attribuita a “coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato” e specificando che essa “si compone di una parte fissa ed una variabile” (dunque, “a regime”, l’incarico, che richiede sempre un atto formale di conferimento, può essere attribuito dalle aziende ai soggetti in possesso del requisito minimo di anzianità solo previa definizione di criteri generali ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento – v. di recente Cass. 18 maggio 2018, n. 12339 -);
2.6. il secondo e il comma 3 disciplinano la situazione relativa alla `prima applicazioné della norma contrattuale, chiarendo quali sono i presupposti per il riconoscimento dell’indennità nei confronti di coloro che alla data del 10 settembre 2001 svolgessero attività di coordinamento e prevedendo che “l’indennità di funzione di coordinamento – parte fissa – con decorrenza 10settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari caposala – già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di Lire 3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità” e che “l’indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione – compete in via permanente – nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”;
2.7. sempre in sede di “prima applicazione” del c.c.n.l., ai sensi del medesimo art. 10, comma 7, al fine di evitare duplicazione di benefici, è stato previsto che l’incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso, e sia rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di attribuire l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10, comma 1, anche al personale proveniente dalla categoria C (che è la situazione contrattuale che specificamente rileva nel caso in esame) cui sia stato riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 5;
nell’ipotesi di ‘prima applicazioné di cui al comma 2, l’indennità compete, poi, a tutti i collaboratori professionali sanitari-caposala con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo sala, non essendo necessario un accertamento formale; nel caso di cui al comma 3, invece, l’indennità è riconosciuta anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali – assistenti sociali – già appartenenti alla categoria D *****, ai quali l’azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, affermandosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento non è intrinseca al ruolo dei profili e quindi ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale; eguale necessità di un riconoscimento formale è prevista dal comma 7;
2.8. è stato altresì sottolineato che “in tema di indennità per incarico di coordinamento prevista dall’art. 10, comma 3, del c.c.n.l. sanità biennio economico 2000-2001, stipulato il 20 settembre 2001, la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l’Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale” (v. Cass. 27 aprile 2010, n. 10009; Cass. 22 settembre 2015, n. 18679; Cass. 8 novembre 2013, n. 25198);
2.9. così, il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui si fa espresso riferimento nell’art. 10, comma 3 del c.c.n.l. sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell’indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell’ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. n. 10009/2010 cit.) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199);
2.10. sempre la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 24 novembre 2017, n. 28087; Cass. 2 agosto 2016, n. 16088; Cass. 26 luglio 2016, n. 15444; v. più di recente Cass. 4 giugno 2021, n. 15677) ha affermato che l’attribuzione al personale proveniente (come nel caso in questione) dalla categoria C dell’indennità di coordinamento, ai sensi dell’art. 10, comma 7, del c.c.n.l. di settore, i suddetti requisiti, comunque necessari, non sono sufficienti alla luce della espressa previsione della norma (“e’ rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l’espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell’art. 8 commi 4 e 5”;
e’, dunque, richiesta una valutazione aziendale in ragione della propria situazione organizzativa, non sussistendo, in fase di prima applicazione del contratto collettivo, per il personale proveniente dalla categoria C, un automatismo tra indennità di coordinamento e svolgimento della funzione di coordinamento;
2.11. nella specie la Corte territoriale (che ha espresso il proprio giudizio finale come se la N. fosse già inquadrata in D) ha errato nell’attribuire decisiva rilevanza all’atto di attribuzione formale dell’incarico di coordinamento e nel non considerare che, per la categoria C, nel sistema di “prima applicazione”, la possibilità di applicare l’art. 10, comma 1, era rimessa ad una valutazione aziendale in base alla situazione organizzativa;
2.12. non rilevano, allora, tanto le previsioni di cui al verbale di accordo sindacale del 16 dicembre 2002 (dovendosi, peraltro, evidenziare che lo stesso doveva limitarsi a far applicazione del medesimo art. 10, commi 3 e 4, e a definire i criteri di valutazione del personale interessato ma non avrebbe potuto introdurre requisiti non previsti dalla contrattazione collettiva, e così richiedere non solo l’attestazione del dirigente responsabile dell’unità operativa ma anche quella del Direttore responsabile della struttura complessa), quanto quelle della stessa disposizione del c.c.n.l. che impone la verifica della sussistenza di una valutazione aziendale in base alla situazione organizzativa;
3. da tanto consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
4. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021