LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26386/2015 proposto da:
A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI ERNESTO PRUNEDDU, VALERIA ATZERI;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/04/2015 R.G.N. 576/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LETIZIA CRIPPA, per delega verbale dell’Avvocato LUCIANA ROMEO.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 3.4.15, la corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza del 25.9.12 del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe – titolare di rendita di inabilità per broncopneumopatia per il 21% di riduzione della capacità lavorativa contratta a causa dell’attività di manovale e minatore nel periodo 1962/1981- volta ad ottenere l’indennizzo in rendita per danno biologico da silicosi polmonare sopravvenuta e concorrente.
In particolare, la corte ha escluso un danno sopravvenuto indennizzabile, dovendosi scorporare il danno preesistente da quello oggetto della nuova patologia.
Avverso tale sentenza ricorre l’erede del lavoratore per due motivi, cui resiste l’INAIL con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Con il primo motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, nonché del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 3,66,74,135,140,141 e 145 e art. 12 preleggi, per avere la corte territoriale effettuato lo scorporo, dal danno biologico rilevato, del danno preesistente, sebbene lo scorporo non fosse previsto dalla legge e fosse riferito a diversa patologia e diverso tipo di danno.
Con il secondo motivo si deduce violazione del DLgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, per avere la corte territoriale ritenuto non indennizzabile il danno respiratorio riscontrato per erronea lettura delle tabelle di valutazione del danno.
La Corte, pronunciando nell’ambito del primo motivo di ricorso, rileva che, con la sentenza 63 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 6, secondo periodo (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 55, comma 1), nella parte in cui non prevede che, per le patologie aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione la medesima disciplina contemplata dal primo periodo in aggiunta alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del medesimo comma 6.
All’esito della pronuncia della Corte costituzionale diviene operazione necessaria l’applicazione della cosiddetta formula del G.: la sentenza impugnata, che tale applicazione non ha fatto, deve dunque essere cassata, con rinvio alla medesima corte d’appello in diversa composizione al fine di rivalutare la situazione alla luce del quadro normativo risultante dalla sentenza costituzionale.
Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando nell’ambito del primo motivo, accoglie il motivo, cassa la sentenza impungata con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021