Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.41280 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 4427/2018 R.G. proposto da:

L.M.S., rappresentato e difeso dall’Avv. STEFANO POLIZZOTTO, presso il cui studio in Palermo, via Torquato Tasso 4, e’ elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, rappresentata e difesa dagli Avv. GIORGIO LI VIGNI, e FRANCESCA LUBRANO, del ruolo ASP, nonché dall’avv. FULVIO ROMEO, del foro di Roma e presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Monte Santo 2, elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

e ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rappresentata e difesa dagli Avv. ESTER ADA VITA SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE e GIUSEPPE MATANO, ed elettivamente domiciliato in Roma, via C. Beccaria 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 725/2017 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 23.10.2017, N. R.G. 424/2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10.11.2021 dal Consigliere Dott. Roberto Belle’.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato STEFANO POLIZZOTTO;

udito l’Avvocato FULVIO ROMEO;

udito l’avv. CARLA D’ALOISIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Palermo ha respinto il gravame proposto da L.M.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la domanda con cui il predetto L.M. aveva chiesto riconoscersi, nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale (di seguito, ASP) e nel contraddittorio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, INPS), previo accertamento della natura complessa della struttura di coordinamento amministrativo del Presidio Ospedaliero *****, il proprio diritto alla percezione delle differenze retributive maturate tra il febbraio 2007 ed il maggio 2009.

La Corte territoriale escludeva che la Delib. Direttore Generale del 28 dicembre 2006, istitutiva come Struttura Complessa anche del coordinamento amministrativo del Presidio in questione, avesse avuto effetto, essendone in realtà mancato, nonostante la declaratoria di esecutività, qualsiasi atto attuativo e, anzi, avendo poi il D.G. confermato, in esito a rilievi dell’Assessorato alla Sanità, che la predetta unità operativa rimaneva di natura semplice.

Per altro verso, la Corte territoriale riteneva che L.M.S. non avesse assolto al proprio onere di comprovare l’effettivo disimpegno di responsabilità e funzioni tali da potere ritenere sussistente, in fatto, una struttura organizzativa avente natura complessa e non semplice.

Infine, la Corte riteneva che non potessero avere rilievo decisivo gli ipotetici profili di illegittimità dell’atto aziendale, per attribuzione solo alla dirigenza sanitaria (medica) della responsabilità del Presidio ospedaliero e lasciando al dirigente amministrativo la più limitata posizione di collaboratore senza autonomia gestionale, atteso che – sempre secondo quanto affermato dalla Corte territoriale – non vi era prova che L.M.S. avesse svolto le funzioni proprie del Dirigente di una Struttura Complessa.

2. L.M.S. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso della ASP e dell’INPS.

Il ricorrente e l’Azienda hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso L.M.S. denuncia la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 9, in combinato disposto con l’art. 27, comma 1, lett. A CCNL dirigenza medica e veterinaria, sostenendo che le norme primarie e quelle collettive impongono la qualificazione del Coordinamento Amministrativo di Presidio Ospedaliero come Struttura Complessa.

2. Il motivo è fondato.

3. I presidi ospedalieri, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 9, sono ospedali non costituiti in aziende ospedaliere, per carenza degli specifici presupposti di cui allo stesso art. 4, comma 1-bis e che operano, quindi, come articolazioni territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale.

Trattandosi di “ospedali” essi rispondono peraltro ai requisiti di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 17 e di cui alla L. n. 132 del 1968, art. 19.

E’ in tale quadro strutturale che si inserisce ancora il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 9, secondo cui, nei presidi ospedalieri, “e’ previsto un dirigente medico in possesso dell’idoneità di cui all’art. 7, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l’esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale”.

La predeterminazione legale dei requisiti minimi dell’articolazione in oggetto (presidio ospedaliero) fa sì che anche la norma sulla sua direzione debba intendersi munita della stessa portata cogente di quella relativa alla sua organizzazione.

D’altra parte, l’espressa previsione, in quella norma, di una concorrenza del dirigente medico e di quello amministrativo rispetto agli obiettivi dell’articolazione ospedaliera non consente la distinzione – sostenuta dall’azienda controricorrente – tra mere funzioni di coordinamento e posizioni di responsabilità.

Ciò posto, è da ritenere che l’individuazione legale delle posizioni apicali di organizzazioni che l’ordinamento, in forza delle altre disposizioni normative richiamate, regola come complesse, in quanto caratterizzate da servizi minimi articolati e plurimi (v. gli artt. 17 e 19 citt.), non possa che afferire ad una struttura di natura parimenti complessa, senza che né l’atto di indirizzo di cui all’art. 15-quinquies, comma 6, né tanto meno l’atto aziendale di cui al comma 5 della stessa norma e all’art. 3, comma 1-bis, possano disporre diversamente.

Il sistema in parte qua assorbe, anzi, anche il regime transitorio di cui sempre all’art. 15-quinquies, comma 6, secondo periodo.

In tale quadro vanno inserite le tra loro (non a caso) identiche previsioni dell’art. 27 del c.c.n.l. 1998 – 2001 dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e dell’art. 27 del c.c.n.l. 1998 – 2001 dell’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa, secondo cui “le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti della presente area negoziale sono le seguenti: a) incarico di direzione di struttura complessa. Tra essi è ricompreso l’incarico di direttore di dipartimento, di distretto sanitario e di presidio ospedaliero di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992”.

Nel contesto come sopra ricostruito, il richiamo a posizioni “conferibili”, tra cui quelle di dirigente medico o amministrativo di presidio ospedaliero, non significa che esse possano essere attribuite se ed in quanto istituite come di natura complessa, ma vuol dire che quelle posizioni apicali sono comunque strutture complesse e vanno conferite solo come tali.

Del resto, l’accostamento di quelle due posizioni, nelle predette norme collettive, ai direttori di dipartimento o di distretto, ovverosia a organizzazioni parimenti caratterizzate da strutture organizzative ad esse sottostanti e da coordinare, non può che orientare anch’essa nel senso predetto.

4. La Corte territoriale ha, quindi, errato sia nell’ipotizzare a carico del ricorrente un onere probatorio ulteriore a quello dell’essere preposto alla direzione amministrativa di quel presidio ospedaliero, sia nell’escludere che l’atto aziendale incorresse in illegittimità per non avere previsto quella posizione in termini di struttura complessa.

5. In chiusura, sono infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’Azienda, in quanto il motivo dispiegato ruota attorno ad una ben precisa linea di diritto (sostanziale) qui condivisa, rispetto alla quale non è vero che sia mancata precisione della censura o che abbia rilievo il richiamo generico in rubrica al c.c.n.l. di riferimento (poi integrato per quanto occorrer possa dalla datazione nel corpo dell’argomentazione), anche tenuto conto della conoscibilità d’ufficio dei c.c.n.l. in ambito di impiego pubblico.

Del pari infondato è l’assunto secondo cui la censura sviluppata con il ricorso riguarderebbe giudizi sul fatto, in quanto l’unica circostanza necessaria al decidere – in sé pacifica – è che nel periodo considerato L.M.S. fosse preposto alla direzione amministrativa, mentre nel resto quelle della Corte di merito sono considerazioni erronee in diritto, secondo quanto sopra detto.

Completamente irrilevanti sono infine le questioni sui fatti accaduti dopo il periodo oggetto di causa, su cui pur si attardano le difese delle parti, in quanto la definizione giuridica delle questioni avviene a prescindere da esse e sulla base di soli elementi di diritto.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, la quale deciderà adeguandosi ai principi come sopra delineati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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