LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8331-2020 proposto da:
L.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE LA FRANCESCA;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ***** 175/2015, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VICENZA 26, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO PARISI;
– controricorrente –
avverso il decreto R.G. 7079/2019 e n. cronol. 19/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 14/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti L.M. impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione della stessa allo stato passivo del Fall.to ***** in relazione all’insinuazione di un credito corrispondente all’indennità di mancato preavviso per il licenziamento intimatole dalla fallita, giudicata tardiva dal Tribunale, che aveva anche pronunciato perciò la condanna dell’opponente alle spese, perché avvenuta oltre il termine di dodici mesi di cui alla L. Fall., art. 101, comma 1.
Il mezzo proposto, illustrato pure con memoria, si vale di due motivi, ai quali resiste l’intimato con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso – merce’ il quale la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degli artt. 16 e 101 L. Fall perché avendo la sentenza di fallimento fissata l’adunanza dei creditori oltre il termine perentorio di centoventi giorni indicato dalla L. Fall., art. 16, comma 1, n. 4, la procedura doveva intendersi di particolare complessità e il termine per le insinuazione tardive doveva perciò intendersi esteso a diciotto mesi ai sensi della L.Fall., art. 101, comma 1 – è infondato e non merita adesione.
Poiché la proroga del termine per l’adunanza dei creditori è prevista dalla L. Fall., art. 16, comma 1, n. 4, nei casi di “particolare complessità della procedura”, la circostanza che nella specie l’adunanza dei creditori sia stata fissata oltre il termine perentorio di centoventi giorni ordinariamente vigente non è di per sé stessa rappresentativa di una siffatta eventualità.
La norma postula, infatti, a carico della sentenza che dichiara il fallimento uno specifico onere di motivazione in quanto il Tribunale deve darsi cura di indicare, in maniera tale da consentire ex post un controllo sulla legittimità della sua statuizione, le ragioni di fatto e di diritto per le quali ritiene che nel caso al suo esame la procedura risulti di “particolare complessità” e si renda perciò necessaria la proroga del termine per l’adunanza dei creditori, a nulla rilevando a questo fine l’inosservanza del termine ordinariamente vigente che, malgrado l’indicazione di perentorietà, non è fonte tuttavia di un’implicita acquisizione sul punto, non potendo per vero da ciò trarsi l’illazione che la procedura sia per questo di “particolare complessità” se non risultino indicate le ragioni che la rendano effettivamente tale.
3. Il secondo motivo di ricorso – merce’ il quale si contesta la determinazione in punto di spese adottata dal decidente che ne ha fatto carico all’opponente, malgrado la novità della questione – è infondato. Ed invero la statuizione in parola è impugnabile in questa sede per violazione di legge solo se “risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi” (Cass., Sez. VI-III, 17/10/2017, n. 24502).
4. Il ricorso va dunque respinto.
5. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.
PQM
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 2600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021