Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41286 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28495-2020 proposto da:

O.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO BISCOSI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 4473/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 16/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

O.L., nato in Nigeria (Edo State), impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito perché costretto ad arruolarsi nel gruppo Niger Delta Advengers, che commetteva furti ed assalti alle piattaforme petrolifere, e di temere per la propria vita in caso di rimpatrio.

Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati non integrassero persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e che pertanto, anche ove veritieri, non consentivano il riconoscimento dello status di rifugiato.

Ha, comunque, escluso la attendibilità delle dichiarazioni circa le ragioni di fuga, sia in merito all’arruolamento nel gruppo terroristico, sia in ordine alle modalità di fuga, evidenziandone genericità, incongruenze e contraddizioni. Ha valutato le fonti internazionali (Amnesty International, 2017/2018 – Report Mae al 10/2/2020 e Human Rights Watch 2019) in ragione delle quali ha ritenuto che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) non vi era un grado di violenza così alto da comportare il concreto rischio della vita per i civili per la sola presenza dell’area in questione.

Ha denegato la protezione umanitaria in quanto ha escluso fatti soggettivi di vulnerabilità relativi al Paese di origine, rimarcando anche la mancanza di integrazione e la assenza di stabili mezzi di sussistenza in Italia.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:

I – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9: il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia accertato la situazione socio/politica del paese di origine, come previsto dalla normativa indicata, in quanto si sarebbe avvalso di informazioni risalenti (Rapporto Amnesty 2017) per decidere nel 2020, sia in merito alla persecuzione denunciata (14 lett. B), sia sulla violenza generalizzata (14 lett. C).

II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Direttiva 32/213/UE, nullità della decisione. Il ricorrente sostiene che è stato violato il diritto ad una valutazione imparziale della domanda e che le sue dichiarazioni sono state ritenute, a sorpresa, inattendibili senza che gli sia stata offerta la possibilità di risolvere eventuali dubbi.

III – Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, a causa del diniego del riconoscimento della protezione umanitaria: il ricorrente si duole che la sua domanda non sia stata approfondita in merito alla vulnerabilità connessa ai rischi legati alla pandemia per COVID-19, alla scarsissima qualità della vita nel paese di origine ed alla condizione di miseria in cui era costretto a vivere.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è inammissibile perché non illustra con la dovuta specificità la tempestiva allegazione di fonti internazionali diverse da quelle esaminate dal Tribunale – che peraltro risultano aggiornate al 2020, a differenza di quanto sostenuto nel motivo – e sollecita impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale circa la situazione socio/politica dell’Edo State e della Nigeria, senza indicare alcuna COI specifica, tempestivamente dedotta e non esaminata, ma una notizia giornalistica concernente la situazione di violenza generalizzata in Benin City.

Il secondo motivo è inammissibile perché non censura adeguatamente la valutazione di non credibilità alla luce del principio fissato da Cass. n. 3340/2019 e non considera che il potere-dovere di cooperazione istruttoria è correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, ed è stato rettamente esercitato, benché la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez. U. n. 24413 del 9/9/2021; Cass. Sez. U. n. 29459/2019; Cass. n. 7599/2020; Cass. n. 4455/2018. In particolare, avendo il Tribunale affermato che il ricorrente non aveva rappresentato difficoltà economiche, in quanto aveva riferito di avere svolto l’attività di insegnante e regista in patria, questi avrebbe dovuto illustrare in maniera specifica in che termini aveva dedotto una situazione di povertà e contestare questa specifica statuizione, laddove invece la censura è assolutamente generica e non indica nemmeno circostanze o fatti personali ed individualizzanti, tempestivamente dedotti dinanzi al Tribunale e non valutati. Esula, inoltre, dal dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice l’assunzione di informazioni sulla diffusione del virus Covid-19 nel paese di origine del richiedente, non essendo detta circostanza riconducibile alle ipotesi di danno grave previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (Cass. n. 22510/2021).

3. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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