Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41287 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28524-2020 proposto da:

B.M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA GRAZIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 12446/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 06/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa TRICOMI LAURA.

RITENUTO

CHE:

B.M.M., nato in Senegal, impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito perché, presso la scuola coranica, dove studiava, veniva maltrattato da ragazzi più grandi e costretto a chiedere l’elemosina.

Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati non integrassero persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e che pertanto, anche ove veritieri, non consentivano il riconoscimento dello status di rifugiato. Ha, comunque, osservato che il ricorrente non aveva riferito di essersi rivolto all’Autorità statale per denunciare le aggressioni subite ed ottenere protezione. Ha, quindi, escluso la presenza, nella zona di provenienza del richiedente, di un grado di violenza così alto da comportare il concreto rischio della vita per i civili nell’area in questione, citando la rivista Limes.

Ha, infine, disatteso la domanda di protezione umanitaria, segnatamente, affermando che la condizione di salute lamentata (epatite cronica) era in miglioramento e non era tale da sconsigliare il rientro in patria.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è articolato nei seguenti due motivi:

– Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13 e 27, artt. 8 e 27 e artt. 2 e 3 CEDU, art. 16 della Direttiva Europea n. 2013/32 UE, oltre al difetto di motivazione, travisamento dei fatti e omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente si duole che il Tribunale, pur avendo ritenuto credibile il suo racconto, non gli abbia riconosciuto la protezione sussidiaria, perché non aveva denunciato i fatti all’Autorità statale e sostiene che ciò è avvenuto per timore. Si duole della insufficiente valutazione delle condizioni socio/politiche del Paese di origine e riporta stralci di informative e precedenti giurisprudenziali;

– Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e l’errato/omesso esame delle condizioni di salute e dello svolgimento di attività socio/lavorative in Italia da parte sua, allegando fatti nuovi relativi ad attività lavorativa svolta in Italia.

2. Il primo motivo è fondato perché, in tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021; Cass. n. 16122/2020; Cass. n. 9230/2020) e, nel caso di specie, il Tribunale ha omesso di svolgere accertamenti riferiti alle fonti internazionali accreditate circa la situazione socio/politica del Paese.

3. Resta assorbito il secondo motivo, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261/2019).

4. In conclusione il ricorso va accolto nei sensi prima precisati; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per il riesame alla luce dei principi espressi e per la statuizione sulle spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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