Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41288 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5382-2021 proposto da:

Q.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA CANNATA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore”

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3576/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositata il 20/10/20;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FIDANZIA ANDREA.

RILEVATO

– che viene proposto da Q.A., cittadino del Gambia, affidandolo a tre motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 25.5.2018 che ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis.

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 sul rilievo che non è stato considerato il contesto di violenza diffusa e incontrollabile che caratterizza l’area territoriale di provenienza del medesimo;

2. che il motivo è inammissibile;

– che, va, preliminarmente, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018);

che, nel caso di specie, il Tribunale ha accertato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in Gambia a seguito dell’insediamento del nuovo Presidente Barrow (eletto democraticamente), avvenuto nel 2017, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 2/12/2018 n. 32064);

che ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano come di merito, e, come tali inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate a sollecitare una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello (Cass. 8757/2017);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il giudice d’appello esaminato i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente, quale il diritto alla salute ed alla alimentazione;

4. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per avere il giudice d’appello erroneamente considerato che il paese di provenienza del ricorrente non presentasse particolari problematiche e per non aver tenuto conto dei dati allarmanti riguardanti la diffusione della pandemia da Covid ‘19;

5. che il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni correlate, sono inammissibili, per genericità e comunque per difetto di autosufficienza;

che, in ordine a quest’ultimo profilo, va osservato che, posto nel provvedimento impugnato non vi è alcuna traccia delle questioni relative al diritto alla salute e alla alimentazione, nonché dei riferimenti alla pandemia da Covid ‘19, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041);

– che ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonché il luogo e modo di deduzione, once consentirealla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430);

– che, nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non deducendo nemmeno di aver sollevato dinnanzi ai giudici di merito le questioni che formano oggetto del secondo e del terzo motivo;

5. che non si liquidano le spese di lite in relazione all’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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