LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10125/2020 R.G. proposto da:
L.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela Gasparin, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3805/19 depositata il 18 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.
RILEVATO
che L.C., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 18 settembre 2019, con cui la Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza del 30 novembre 2018 del Tribunale di Milano, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, art. 3, comma 5, lett. c), e art. 14, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, degli artt. 2, 3, 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dell’art. 46 della direttiva 2013/32/UE, nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, rilevando che la sentenza impugnata, pur non avendo escluso la credibilità della vicenda da lui narrata, ha ritenuto insussistente il rischio di sottoposizione a un trattamento inumano o degradante, in virtù della riconducibilità della detenzione alla commissione di un reato comune, senza tener conto delle significative violazioni dei diritti umani riscontrabili in Gambia con riferimento alle condizioni del sistema carcerario, all’operato della polizia e delle forze di sicurezza, alla condizione degli omosessuali e dei minori ed alla sicurezza alimentare;
che il motivo è inammissibile;
che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, la sentenza impugnata ha infatti escluso correttamente che l’esecuzione della pena detentiva cui il ricorrente rimarrebbe esposto in caso di rimpatrio sia di per sé riconducibile alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in quanto dipendente dalla commissione di un reato comune, ritenendo astrattamente configurabile un trattamento inumano o degradante soltanto in relazione alle condizioni della detenzione, ma escludendone il rischio in concreto, sulla base d’informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali ha desunto l’intervenuto miglioramento della situazione del sistema carcerario del Gambia, nell’ambito del processo di democratizzazione avviato a seguito delle ultime elezioni presidenziali;
che, nel lamentare l’omessa valutazione delle violazioni dei diritti fondamentali riscontrabili in riferimento all’operato della polizia e delle forze di sicurezza, alla condizione degli omosessuali e dei minori ed alla sicurezza alimentare, il ricorrente propone questioni non trattate nella sentenza impugnata, che non possono trovare ingresso in questa sede, implicando indagini di fatto e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito le stesse siano state sollevate;
che infatti, come già precisato da questa Corte, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, va interpretato nel senso che l’obbligo di acquisire informazioni in ordine alla situazione generale del Paese di origine del richiedente dev’essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo pertanto addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass., Sez. I, 3/02/2020, n. 2355; 21/11/2018, n. 30105);
che, nel censurare l’apprezzamento compiuto dal decreto impugnato in ordine alle criticità riscontrabili nel sistema carcerario del Gambia, il ricorrente non è in grado d’indicare fonti d’informazione più specifiche o aggiornate di quelle richiamate dalla sentenza impugnata, ma invoca le medesime fonti, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui è demandata in via esclusiva l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/ 11/2013, n. 25608);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 10, comma 3, e art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16 e 17, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32, degli artt. 112,132 e 156 c.p.c. e degli art. 10Cost. e art. 111 Cost., comma 6, nonché l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha escluso il suo sradicamento dal Paese di origine, senza tener conto della circostanza che egli non ha più legami familiari nel Gambia, con la conseguente erroneità della comparazione effettuata con la sua situazione attuale;
che il motivo è inammissibile;
che la sentenza impugnata si è infatti conformata all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in favore del cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, postula un confronto tra la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il richiedente versava prima dell’allontanamento dal Paese d’origine ed il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, volto a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455);
che nell’ambito di tale valutazione, l’affermazione secondo cui il ricorrente ha conservato legami familiari con il suo Paese di origine riveste una portata marginale, non risultando la carenza dei predetti legami di per sé idonea ad evidenziare una grave violazione dei diritti umani, con la conseguenza che, in assenza dell’allegazione di una specifica condizione di vulnerabilità, il relativo accertamento non potrebbe condurre in alcun caso all’applicazione della misura di protezione invocata (cfr. Cass., Sez. II, 13/08/2020, n. 17118);
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021