LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8633-2021 proposto da:
B.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Veglio per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto emesso in data 23/10/2020 dal GIUDICE DI PACE DI TORINO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di Pace di Torino con il decreto in epigrafe indicato ha convalidato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, il trattenimento di B.K., cittadino marocchino, presso il *****, ritenendo la mancanza di circostanze ostative citato D.Lgs. n. 286, ex art. 19, nella indisponibilità di idoneo vettore aereo e nella necessità di acquisire un documento valido per l’espatrio.
2. B.K. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, e della Dir. n. 2008/115/CE, art. 15, par. 2, l’illegittimità della convalida del trattenimento per assenza dei presupposti normativi e, segnatamente, per la mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
2.2. Con il secondo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 comma 1.1, dell’art. 8 Cedu, dell’art. 111 Cost., e quindi la nullità del provvedimento per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della convalida per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, violazione della vita privata e familiare, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorrente aveva dichiarato di avere in Italia, “un fratello, due zii ed una fidanzata italiana”.
3. In via preliminare, si ritiene che, di contro a quanto dedotto dalla difesa erariale, il ricorso sia ammissibile in punto di interesse, attuale, alla sua proposizione da parte del ricorrente.
Il ricorso per cassazione è infatti sostenuto dall’interesse alla sua proposizione anche a fronte di un rimpatrio che la parte pubblica deduce essere avvenuto in data ***** e, quindi, ben prima della proposizione dell’odierno mezzo, intervenuta il *****.
In materia di convalida del provvedimento di trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza vale infatti il principio, già affermato da questa Corte in materia di proroga al trattenimento, per il quale il cittadino straniero ha interesse ad ottenere l’annullamento del provvedimento di convalida al trattenimento disposta dal giudice di pace, sia per il diritto al risarcimento derivante dall’illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle condizioni di rientro e soggiorno nel territorio italiano (vd. Cass. n. 18322 del 03/09/2020 sulla proroga al trattenimento).
4. Ciò posto, il primo motivo è comunque ed altrimenti inammissibile perché diretto ad una rivisitazione, nel merito, della decisione impugnata avendo il GdP di Torino dato congrua risposta alla deduzione difensiva sulla impossibilità del rimpatrio.
Il giudice di merito ha infatti richiamato, nel pacifico contesto fattuale di riferimento, la modificabilità nel tempo delle misure di chiusura degli spazi aerei da parte del Marocco per l’emergenza Covid e tanto nella ritenuta straordinarietà del rimedio, con un giudizio in cui trovano composizione la necessità di adozione del provvedimento di espulsione e la tutela delle posizioni del trattenuto, nella ritenuta ragionevole prospettiva di rimpatrio.
5. Il motivo si presta, quindi, ed anche, ad una valutazione che è di manifesta infondatezza là dove denuncia l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in ragione della risposta fornita dal giudice del merito, la cui statuizione esclude l’integrazione del dedotto vizio per quanto supra rilevato.
6. Il secondo motivo è inammissibile avendo il giudice di pace respinto, motivando, sulla contestazione portata alla convalidabilità dell’espulsione per insussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, valorizzando, attraverso un giudizio rispetto al quale il ricorrente deduce una infondata lettura della norma secondo la quale la mera dedotta presenza in Italia dei familiari integra condizione ostativa al divieto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19 comma 1.1.
Il motivo nulla infatti deduce in ordine all’estremo della “convivenza” del ricorrente con quei familiari, fatto decisivo ad integrazione della invocata condizione ostativa all’espulsione nella acquisita natura “qualificata” dell’invocato legame familiare, fermo restando che per le situazioni di fatto, così per la “fidanzata”, cittadina italiana, nulla prevede la norma (art. 19 cit.) che esclude l’espulsione “degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge (n.d.r.), di nazionalità italiana” nella tassatività delle ipotesi di non espulsione (vd. Cass. n. 8889 del 29/03/2019, Cass. n. 17657 del 21/06/2021 sulla non tutelabilità, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, della convivenza more uxorio).
7. In via conclusiva il ricorso è infondato.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza come in dispositivo indicato. Trattandosi di procedimento esente per legge, non è dovuto il doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’interno le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021