Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41295 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18663/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

– ricorrente –

contro

D.A.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’avvocato Fabio Francesco Franco, rappresentata e difesa dall’avvocato Silvestro Carboni e dall’avvocato Luca Giudetti.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO (sezione staccata di LATINA), n. 220/40/13, depositata il 22/04/2013.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere Dott. Riccardo Guida.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, contro D.A.E., che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, la quale – nella causa avente per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento che rettificava ai fini Irpef, per il periodo d’imposta 2004, il reddito imponibile della contribuente (da Euro 26.344,00 a Euro 60.496,00) in relazione alla parte degli utili pari alla quota di partecipazione di quest’ultima (pari al 33% del capitale sociale) alla De.L.Ma. S.r.l., società a ristretta base azionaria – ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso introduttivo.

2. In data 31/05/2019 la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6,7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ed ha versato l’intero importo dovuto per la definizione; con istanza datata 04/06/2019, la stessa parte ha chiesto la sospensione del giudizio fino al 31/12/2020. E’ seguita poi l’istanza del 22/09/2021 con la quale la contribuente ha chiesto che il processo sia dichiarato estinto D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 13.

3. L’Agenzia delle entrate, con istanza del 1/06/2021, premesso che la Direzione Provinciale di *****, in data 19/05/2021, le ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, relativa all’atto n. ***** (oggetto di questo giudizio) e ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

4. Sussistono, pertanto, le condizioni per la declaratoria d’estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate nasce in via generale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

5. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017; e infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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