Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41296 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12821-2020 proposto da:

D.N.P., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA MAUTONE;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GABRIELE CAPUANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1106/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

RILEVATO

– che con sentenza n. 1106/2020, depositata il 6.3.2000, la Corte d’Appello di Napoli, nella causa di divorzio proposta da R.F. nei confronti della moglie D.N.P., in parziale accoglimento dell’appello, ed in parziale riforma della sentenza n. 457 del 7 marzo 2019 del Tribunale di Avellino, ha rideterminato l’assegno divorzile dovuto alla D.N. ed a carico del R. in Euro 100,00 mensili (riducendolo di Euro 100,00 mensili rispetto a quanto statuito dalla sentenza di primo grado);

– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.N.P. affidandolo a due motivi, mentre R.F. ha resistito in giudizio con controricorso;

che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.; che il controricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 9, e dell’art. 115 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c., e D.P.R. n. 18 del 1967, art. 171, sul rilievo che la Corte di Appello aveva erroneamente valutato le prove (in special modo quella per presunzioni) ed aveva modificato l’assegno di divorzio senza che si fossero verificati mutamenti significativi nelle condizioni economiche dei coniugi;

2. che il motivo è inammissibile;

– che, in primo luogo, il ricorrente, nell’invocare l’erronea valutazione delle prove (in ordine sia alla consistenza delle disponibilità della D.N. che ai redditi del R.), e con l’apparente deduzione di violazioni di legge (art. 115 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c.), svolge, in realtà, censure di merito non consentite in sede di legittimità;

– che è del tutto priva di fondamento la deduzione della ricorrente secondo cui la sentenza impugnata avrebbe provveduto alla revisione dell’assegno di divorzio in difetto dei presupposti di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9 (motivi giustificativi sopravvenuti);

che, in proposito, la Corte d’Appello, nel modificare l’assegno di divorzio, non era vincolata al verificarsi di mutamenti sopravvenuti, atteso che l’istituto del giudizio di revisione L. n. 898 del 1970, ex art. 9, trova applicazione soltanto in relazione ai fatti successivi all’accertamento coperto da giudicato – situazione insussistente nel caso di specie – dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d’impugnazione relativi al merito (Cass. n. 174/2020);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli art. 91 e 92 e 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla decisione della Corte d’Appello di compensare entrambi i gradi del giudizio nonostante il parziale accoglimento dell’appello della ricorrente;

4. che il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1;

che, in proposito, con riferimento al regolamento delle spese di lite, questa Corte ha già enunciato il principio di diritto secondo cui il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale tali spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti. (Cass. n. 19613 del 04/08/2017);

5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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