LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7953 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
D.F.A., (C.F.: *****), rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Scarpino (C.F.: SCR GNN 73E21E506U);
– ricorrente –
nei confronti di:
COMUNE DI CROPANI, (P.I.: *****), in persona del Commissario Straordinario della Liquidazione;
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1708/2019, pubblicata in data 23 settembre 2019;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 1 dicembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
D.F.A., sulla base di titolo di formazione giudiziale, ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione presso terzi, nei confronti del Comune di Cropani, ottenendo ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati presso il terzo Poste Italiane S.p.A..
Il Commissario Straordinario della Liquidazione del Comune di Cropani ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Catanzaro, che ha annullato l’ordinanza opposta, disponendo che il creditore restituisse al Comune di Cropani le somme frattanto riscosse dal terzo.
Ricorre il D.F., sulla base di cinque motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente intimato. E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che la decisione impugnata fosse destinata ad essere cassata, per la nullità del giudizio di merito ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza camerale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La rinunzia risulta regolare in quanto anteriore all’adunanza camerale e sottoscritta dal procuratore della parte rinunciante, a tanto abilitato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., (l’atto di rinuncia risulta anche notificato all’ente intimato, sebbene non costituito).
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle relative spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva nella presente sede.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021
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