Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41300 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20929-2020 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 53, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MACCARONI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA MINIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI;

– controricorrente –

avverso il decreto 1779/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 09/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PARISE CLOTILDE.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente C.S. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto della Corte d’appello di Roma n. 1779/2020 pubblicato il 9-6-2020, con cui è stato rigettato il reclamo proposto dall’odierno ricorrente e confermato il decreto del Tribunale di Roma con il quale, per quanto ancora di interesse, era stata rigettata la domanda proposta da C.S. nei confronti di B.S. diretta ad ottenere, in modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne Cl., nata nel luglio 1993, dell’importo di Euro 600, posto a suo carico, e la riduzione dell’assegno di mantenimento per l’altra figlia Ca., pure dell’importo di Euro 600. B.S. resiste con controricorso.

2. Con i motivi primo e terzo il ricorrente denuncia, sub ipecie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto non dimostrata l’indipendenza economica della figlia Cl., che assume essere stata raggiunta dalla stessa fin dal 2013 e comunque comprovata dall’accertamento condotto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del ricorrente, come da documenti che richiama (fasc. primo grado doc. 3-4-5), per avere i giudici di merito erroneamente valutato la sua situazione reddituale, in base ai documenti prodotti, raffrontando il reddito netto da egli percepito nel 2013 con quello lordo del 2017, nonché per avere la Corte d’appello ritenuto non provata la cessazione della sua convivenza con la nuova compagna, e ciò in base alla valutazione delle risultanze testimoniali che si assume errata. Con il secondo motivo denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, deduce che la Corte di merito ha considerato il fatto della nascita di due figli da altra compagna nella sola dimensione statica ed inoltre non ha considerato che il ricorrente, dopo la cessazione della relazione con la nuova compagna, aveva assunto, con accordo giudiziale, l’impegno di versare Euro 600 mensili per gli altri due figli e di condividere il costo delle scuole private da essi frequentate.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

3.1. Tramite l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, il ricorrente svolge, in realtà, un’impropria richiesta di riesame del merito e di rivalutazione, anche a fini selettivi, del quadro probatorio.

La Corte d’appello ha esaminato i fatti allegati dal reclamante e odierno ricorrente e, con motivazione adeguata, ha ritenuto, nel condividere la decisione del Tribunale, che non fossero emerse circostanze sopravvenute idonee a giustificare la modifica dell’assetto precedente delle condizioni di divorzio, con riguardo al contributo di mantenimento disposto per le figlie.

3.2. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto non dimostrata l’asserita indipendenza economica della figlia Cl. sin dal 2013, non reputando significativo in tal senso il fatto che in allora avesse percepito il reddito lordo di Euro 2.800, ed ha accertato, in punto di fatto, che la ragazza era priva di redditi in quanto svolgeva, nel campo del giornalismo, attività di “gavetta” con sola corresponsione di rimborso spese e senza contratto per la vendita di diritto d’autore per un documentario da ella realizzato in tempi più recenti.

Il ricorrente si limita a contrapporre la propria ricostruzione fattuale a quella effettuata dai giudici di merito, evocando inammissibilmente un riesame dei fatti storici (primo motivo). Difetta, inoltre, di autosufficienza il richiamo all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in base al quale il ricorrente assume di essere stato sanzionato per avere operato detrazioni d’imposta per la figlia maggiorenne Cl., perché nulla è specificato in dettaglio circa l’anno di riferimento e il preciso contenuto di quell’indagine, sicché non è consentito a questa Corte di valutare la decisività, e finanche la rilevanza, di quei documenti, non menzionati nella sentenza impugnata, nel senso prospettato in ricorso.

3.3. Ugualmente inammissibili sono le doglianze, espresse sub ipecie del vizio di violazione di legge e finalizzate anche ad ottenere la riduzione del contributo di mantenimento per l’altra figlia, riferite alla capacità economico-reddituale del ricorrente ed ai maggiori oneri per lo stesso derivanti dal fatto di dover sostenere il mantenimento dei figli nati da una relazione successiva (secondo motivo).

La Corte d’appello ha esaminato le situazioni reddituali degli ex coniugi, peraltro rimarcando che, in sede di reclamo, il C. aveva omesso di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione bancaria (pag. 3 sentenza), e, all’esito del confronto tra le condizioni economiche delle parti, ha concluso, con motivazione adeguata, che non ricorressero circostanze nuove. Ha, infine, ritenuto che neppure avesse valenza di circostanza sopravvenuta la nascita di altri due figli, nel 2006 e 2009, perché essa era stata rappresentata già nel corso del procedimento di divorzio e se ne era dato conto in quella sede. A tale ultimo riguardo, il ricorrente deduce genericamente che ora i due figli nati dalla successiva relazione hanno più esigenze e che, a seguito della cessazione della convivenza con la nuova compagna, deve versare Euro 600 mensili e condividere il costo delle scuole private frequentate dai figli, senza specificare di avere allegato, con sufficienti dettagli, nei giudizi di merito, in che misura, anche in rapporto alle condizioni economiche dell’altro genitore, i relativi oneri siano divenuti più gravosi rispetto all’epoca del procedimento di divorzio, sì da integrare un mutamento peggiorativo di rilevanza rispetto al periodo precedente durante il quale, pure, quel mantenimento era a suo carico.

Le censure di cui trattasi, pertanto, per un verso difettano di autosufficienza nei termini precisati e, per altro, verso si risolvono in una critica a valutazioni meritali adeguatamente motivate e perciò non sindacabili in sede di legittimità; si deve, altresì, ribadire che sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del convincimento espresso (cfr. tra le tante Cass. 21187/2019). Per le medesime ragioni sono inammissibili anche le considerazioni svolte in ricorso circa la prova della fine della relazione con la nuova compagna, le risultanze testimoniali e le emergenze documentali sui redditi degli ex coniugi (terzo motivo).

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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