Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41301 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18874-2020 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato RITA LARACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GENNACCARI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO A. SRL, in persona del Curatore fallimentare pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FERRANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1208/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 5/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI ALBERTO.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 5689/2016, condannava A.A., già amministratore unico di A. s.r.l. dichiarata fallita, al pagamento in favore del fallimento di A. s.r.l. della somma complessiva di Euro 327.219,87, di cui Euro 268.607 a titolo di danno patrimoniale imputabile all’amministratore per la prosecuzione antidoverosa dell’attività aziendale.

2. La Corte d’appello di Lecce, a seguito dell’impugnazione presentata da A.A., condivideva la valutazione del primo giudice secondo cui l’amministratore, malgrado sin dal 31 dicembre 2007 la perdita reale avesse ridotto il capitale sociale al di sotto del minimo legale, aveva proseguito l’attività caratteristica con finalità prevalentemente non conservative, in violazione del disposto di cui all’art. 2486 c.c..

Rispetto alla quantificazione del danno la Corte di merito riteneva che l’evidenziazione di difficoltà nella determinazione del pregiudizio derivante da comportamento omissivo fosse di per sé insufficiente a inficiare le valutazioni del C.T.U. utilizzate all’interno della sentenza di primo grado.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 5 novembre 2019, ha proposto ricorso A.A. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di A. s.r.l.

CONSIDERATO

che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d’appello non ha esattamente valutato – in tesi – il punto inerente l’insussistenza della causa di scioglimento della società, limitandosi a far rinvio alle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, che era basata su dati non reali e oggettivi ma qualificati come inattendibili dallo stesso ausiliario.

La sentenza, inoltre, nulla ha indicato a proposito del nesso di causalità esistente fra eventuali inadempimenti e il danno di cui si pretendeva il risarcimento, omettendo -anche sotto questo profilo- l’esame di un punto decisivo della controversia.

4.2 Il terzo motivo di ricorso assume che la Corte d’appello “ha omesso di esaminare e meglio valutare un ulteriore elemento decisivo per il giudizio ovvero quello relativo alla quantificazione del danno”.

Il C.T.U. in particolare aveva ravvisato il nesso di causalità sic et simpliciter, piuttosto che procedere, nella ricostruzione dei fatti, al suo concreto riscontro; a questo proposito erano stati evidenziati, per ogni annualità, elementi di contraddizione ed illogicità in cui il perito era incorso, che però la Corte di merito aveva omesso di esaminare.

5. I motivi, ambedue proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono inammissibili.

Invero, nell’ipotesi in cui la sentenza d’appello confermi la decisione di primo grado condividendone, come nel caso di specie, sia il dispositivo che la ricostruzione del fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto – a mente del combinato disposto dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5 – per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

A questo proposito giova ricordare che la previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, si applica, agli effetti del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012 (Cass. 11439/2018), come è avvenuto in questo procedimento.

5. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2484 e 2486 c.c., in quanto la Corte distrettuale, ove avesse adeguatamente esaminato e valutato il punto della controversia relativo all’insussistenza di una causa di scioglimento della società piuttosto che recepire in maniera acritica le risultanze della C.T.U., avrebbe dovuto concludere disattendendo la richiesta risarcitoria della curatela.

6. Il motivo è inammissibile.

Il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 22707/2017, Cass. 195/2016); il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 6587/2017).

Nel caso di specie il ricorrente ha sostenuto che la Corte d’Appello non ha “adeguatamente esaminato e valutato il punto della controversia relativo alla insussistenza della causa di scioglimento della società”.

In questo modo il ricorso, lungi dall’evidenziare alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ha chiaramente allegato un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato.

7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 8.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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