Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41302 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 7798 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

F.E., (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Erich Grimaldi (C.F.: GRM RCH 74T20 F8393);

– ricorrente –

nei confronti di:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: *****), in persona del rappresentante per procura P.U.L. rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Tortorano (C.F.: TRT PLA 71S01 F839M);

– controricorrente –

nonché

T.U., (C.F.: *****);

ALLIANZ S.p.A., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;

FE.Ly., (C.F.: *****);

FL.El., (C.F.: *****);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10895/2019, pubblicata in data 6 dicembre 2019 (e che si assume notificata in data 12 dicembre 2019);

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di Consiglio in data 1 dicembre 2021 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

F.E. ha agito in giudizio nei confronti di Fe.Ly., Fl.El., Allianz Assicurazioni S.p.A. e Navale Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione di un incidente stradale. E’ stato chiamato in giudizio T.U..

La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Napoli.

Il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha invece condannato UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e T.U., in solido, a pagare al F. l’importo di Euro 1.200,00 oltre accessori, con le spese del doppio grado del giudizio, liquidate in Euro 600,00 per compensi ed Euro 40,00 per esborsi, per il primo grado, nonché Euro 1.053,00 per compensi ed Euro 180,00 per esborsi, per il secondo grado (oltre accessori tributari e previdenziali e rimborso forfettario per spese generali), con distrazione in favore del difensore dell’appellante, avvocato Erich Grimaldi.

Ricorre il F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in Camera di Consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato il primo motivo del ricorso, per il resto inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo stesso ricorrente dichiara essere stata notificata in data 12 dicembre 2019) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta esclusivamente la copia del suddetto provvedimento, certificata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata in data 12 dicembre 2019 (benché, si specifichi nel ricorso, “solo alla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.”), secondo quanto dichiara lo stesso ricorrente.

E’ appena il caso di ribadire che “in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 – 01).

Nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che, nel ricorso, risulti precisato che la notificazione della sentenza sarebbe stata effettuata “solo alla Unipol Sai Assicurazioni S.p.A.” (trattandosi, quindi, a quanto deve intendersi, di notificazione effettuata dallo stesso ricorrente, vittorioso nel merito nel giudizio di secondo grado, alla controparte soccombente e non da quest’ultima nei suoi confronti), in quanto in ogni caso una siffatta notificazione è idonea a far decorrere il termine “breve” per l’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., anche per il notificante (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 6278 del 04/03/2019, Rv. 652972 – 01: “in tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti”; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16015 del 28/07/2020, Rv. 658514 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 26427 del 20/11/2020, Rv. 659861 – 01), con conseguente necessità di produzione della relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, onde consentire la verifica della tempestività dell’impugnazione.

Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente; b) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in data 6 dicembre 2019; notificazione del ricorso in data giovedì 6 febbraio 2020, quindi a distanza di 62 giorni).

Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche, come delle difese della controparte.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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