LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19344-2020 proposto da:
IMMOBILIARE PIER LOMBARDO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché F.U., STUDIO F. DOTT. U. –
CENTRO MECCANOGRAFICO SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FLAVIO MASI, MONICA MARIANI;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMEZIA, 11, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE GRASSIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO FORMARO;
– controricorrente –
e contro
PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice di Onif Finance Srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA N. 14, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO BARRILE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 439/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il tribunale di Milano rigettava l’opposizione proposta dalla società immobiliare Pier Lombardo srl e dai garanti avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso monitorio di Unicredit spa, decreto ingiuntivo che – previo dichiarazione di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi – veniva revocato dal tribunale che accertava un saldo debitorio per Euro 2.015.796,62 relativo al conto corrente n. 30088422 ed Euro 3.553.339,45 relativamente al conto corrente n. 30088421.
Avverso la sentenza del tribunale, Immobiliare Pier Lombardo srl e i garanti interponevano appello e, premesso che nella determinazione del tasso d’interesse occorreva tener conto di tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, lamentavano che il tribunale non avesse rilevato il carattere usurario del tasso d’interesse applicato al contratto di conto corrente n. *****; inoltre censuravano che il tribunale avesse ritenuto generica la contestazione della clausola che prevedeva l’applicazione della commissione di massimo scoperto.
A sostegno della pronuncia di rigetto, la Corte distrettuale rilevava che, secondo la S.C. e per i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, la commissione di massimo scoperto non doveva essere inclusa nel calcolo del TEG ma doveva essere oggetto di una distinta e separata comparazione, pertanto il tasso d’interesse annuo dedotte le cms (da calcolarsi separatamente) non raggiungeva la soglia usuraria. Mentre la censura sulle cms era generica perché gli appellanti non avevano superato il rilievo che dagli estratti conto non risultava che la banca avesse mai chiesto le predette commissioni di massimo scoperto.
La società Immobiliare Pier Lombardo srl e i garanti F.U. e Studio Dott. F.U. – Centro meccanografico sas ricorrono per cassazione contro la predetta sentenza della Corte meneghina affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso Unicredit spa e Phoenix Asset Management spa (nella sua qualità di procuratrice di Onif Finance srl, quale cessionaria del credito da Unicredit spa).
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 644 c.p., comma 4, per il carattere usurario del tasso d’interesse applicato, perché la banca Unicredit spa aveva, a loro avviso, applicato le commissioni di massimo scoperto non sulla quota di importo affidato ma non utilizzato, bensì sul denaro già concesso in prestito, obbligando il cliente a pagare per il denaro concesso due differenti remunerazioni, la cui sommatoria portava al superamento del tasso soglia.
Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione dell’art. 1418 c.c., comma 2, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia e dell’art. 100 c.p.c., in merito all’interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola di cms per mancanza di causa e/o indeterminatezza della stessa, perché era stata prevista in percentuale fissa dell’1,05% al trimestre, senz’altra precisazione della base di calcolo.
Il primo motivo è infondato.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla L. di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il “tasso soglia” – ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 – e con la “CMS soglia” – calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l’importo dell’eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l’eventuale “margine” residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. sez. un. 16303/18, 1464/19).
Nel caso di specie, i ricorrenti lamentano che il tasso d’interesse sullo scoperto di conto corrente sia stato calcolato unitamente alle commissioni di massimo scoperto superando, in tal modo, il cd. tasso-soglia, ma la normativa (vigente ratione temporis) va interpretata nel senso che la clausola degli interessi e quella relativa alle cms sottostanno a due separate comparazioni per la verifica della soglia di riferimento e la Corte di appello ha accertato che il tasso degli interessi applicato sullo scoperto di conto corrente non aveva alcuna natura usuraria.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché i ricorrenti non hanno superato neppure nella presente sede la pronuncia del tribunale secondo cui nessuna commissione era stata richiesta dalla banca né calcolata a titolo di cms, come risultava dagli estratti conto versati in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a pagare ad Unicredit spa le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 15.000,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre il 1 5 % per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021