LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23408/2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COL ROSA’ S.R.L. (già S.P.A.), elettivamente domiciliata in Roma Viale Parioli n. 43, presso lo studio dell’avvocato Francesco D’Ayala Valva, rappresentata e difensa dall’avvocato Francesco Moschetti e dall’avvocato Francesco D’Ayala Valva;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO, n. 70/05/11, depositata il 15/07/2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere Dott. Guida Riccardo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, contro la Col Rosà S.r.l., che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sopra indicata, che, in controversia concernente l’impugnazione di due avvisi di accertamento, ai fini Ires, Irap, Iva, per il 2003 e per il 2004, che recuperavano a tassazione ricavi non dichiarati e Iva indebitamente detratta, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio ha riconosciuto la legittimità di una ripresa (“costi non di competenza”) per il 2004, e quanto al resto ha confermato la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva annullato gli atti impositivi. Il ricorso per cassazione dell’ufficio è rivolto soltanto alla parte della sentenza d’appello relativa all’accertamento per il 2003, in quanto (lo attesta l’Agenzia a pagina 20 del medesimo ricorso), in ordine all’accertamento per il 2004, la società contribuente ha aderito alla definizione della lite, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12.
2. Con istanza datata 03/06/2019 la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, il 23/05/2019, in relazione all’accertamento per il 2003, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6 e 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), in unica rata (pari a Euro 12.100,00), dell’intero importo dovuto per la definizione agevolata. L’istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro.
3. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Pertanto, ai sensi di tale art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31/12/2020. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021