LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 3109/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EUROTRAVI S.R.L., elettivamente domiciliata in Roma Via Giuseppe Ferrari n. 2, presso lo studio dell’avvocato Angelo Stefanori che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
EQUITALIA NORD S.P.A.
– intimata –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO, n. 58/16/12, depositata l’08/10/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021 dal consigliere Dott. Guida Riccardo.
RILEVATO
che:
1. dopo una verifica generale per gli anni d’imposta 2005-2008, conclusasi il 15/02/2011, la Eurotravi S.r.l. prestò adesione al verbale di constatazione della Guardia di finanza, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5-bis, optando per il pagamento dei debiti tributari in 12 rate; ricevuta la notifica di quattro atti di definizione (uno per ciascuna annualità) in data 13/04/2011, la società omise di pagare la prima rata entro il termine previsto di 20 giorni (ossia entro il 3/05/2011) e l’Amministrazione finanziaria (“A.F.”), in data 23/06/2011, iscrisse a ruolo la totalità delle somme definite e le relative sanzioni; il 15/07/2011 la contribuente versò la prima rata, a titolo di ravvedimento; il 26/08/2011 le fu notificata la cartella di pagamento delle somme dovute, oltre a interessi e sanzioni;
2. la contribuente impugnò la cartella e la Commissione tributaria provinciale di Treviso rigettò la domanda (sentenza n. 21/01/2012);
3. la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Veneto, nel contraddittorio dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia Nord S.p.a., ha accolto l’appello della società ed ha annullato la cartella impugnata in base ai seguenti argomenti: (i) l’adesione al verbale di constatazione non si ha con il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata, ma con la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale (come riconosciuto anche dalla Circolare agenziali n. 55 del 2008 e dalla Circolare n. 27/E del 2011); (ii) è ammissibile ed efficace il ravvedimento operoso del contribuente mediante la sanatoria dell’omesso versamento della prima rata (dovuta in seguito al perfezionamento dell’adesione);
4. l’Agenzia ricorre con un unico motivo; la società resiste con controricorso; il concessionario della riscossione non si è costituito;
5. in seguito all’istanza, datata 1/02/2019, con cui la contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio in vista dell’adesione alla definizione agevolata della controversia, questa Corte (in diversa composizione), nell’adunanza camerale del 14/02/2019, ha sospeso il giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo. La procedura di definizione agevolata della controversia non si è successivamente perfezionata e il processo è proseguito.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo di ricorso (“art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione (D.Lgs. n. 218 del 1997), art. 5 bis, commi 3-4 e art. 8, nonché art. 9, D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13”), l’Agenzia censura la sentenza impugnata che non ha considerato che, in caso di mancato versamento delle somme di cui all’art. 5-bis, comma 3, (cfr. pag. 3 del ricorso), cioè delle rate recate dall’atto di definizione, l’ufficio iscrive a ruolo l’intero importo (comprese le sanzioni in misura ridotta), e ciò significa che la norma prevede una “revoca-sanzione” dell’atto stesso, operativa ex lege, nonostante che l’atto si sia già perfezionato. Soggiunge, testualmente, che la sentenza ha violato anche il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 9, secondo cui la definizione si perfeziona con il pagamento della prima rata, non con la notifica dell’atto di definizione; conclude che il ravvedimento operoso, D.Lgs. n. 472 del 1997 ex art. 13, non ha altro effetto che quello di diminuire la sanzione per ritardato versamento, fermi restando gli altri effetti tra cui quello disposto dall’art. 5-bis, comma 4, della decadenza dalla definizione per adesione al verbale di constatazione;
2. il motivo è fondato;
2.1. premesso che non è chiaro se l’Agenzia ritenga che, ai fini del perfezionamento dell’atto di definizione, sia o meno necessario il pagamento della prima rata, poiché in due proposizioni consecutive del ricorso prima si nega e poi si afferma tale circostanza, tuttavia, è certo – e tanto basta al fine di superare la censura della contribuente d’inammissibilità del ricorso per violazione del principio dell’autosufficienza – che l’A.F. sostiene che il ravvedimento ex art. 13, cit., non consente di superare la decadenza dalla definizione per adesione al PVC, sancita dal D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis, comma 4. La questione giuridica da risolvere è se la ricorrente sia o meno decaduta dalla definizione agevolata in conseguenza del mancato tempestivo versamento della prima rata, e, soprattutto, se operi la disciplina del ravvedimento;
2.2. in primo luogo, per questa Corte, come affermato dal fisco (circ. dell’Agenzia delle entrate n. 55 del 17/09/2008), “con la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale trova completamento il procedimento previsto dall’art. 5-bis che determina, in fine, l’insorgere in capo al contribuente dell’obbligo di versare le “somme dovute risultanti dall’atto di definizione” medesimo, sancito dal comma 3 della nuova disposizione, “nei termini e con le modalità di cui all’art. 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale”; in secondo luogo, il comma 4 dello stesso articolo – per il quale, qualora il contribuente non adempia spontaneamente al versamento delle somme dovute “l’Ufficio competente provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme medesime, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14” -, sempre nella stessa linea della circolare n. 55 del 2008, “segna una particolarità del procedimento previsto dall’art. 5-bis, rispetto a quello disciplinato, con riferimento all’accertamento con adesione, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 218 del 1997. Mentre per quest’ultimo, il versamento, integrale o della prima rata (con contestuale prestazione della garanzia), determina il perfezionamento della definizione, come espressamente stabilito dal citato D.Lgs., art. 9, la definizione dell’accertamento parziale conseguente all’adesione ai processi verbali, di cui alla norma in commento, si perfeziona invece, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica dell’atto di definizione specificamente previsto dal nuovo art. 5-bis.”;
2.3. così delineato l’istituto dell’adesione al processo verbale di constatazione, a giudizio della Corte, nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi scaturenti dal successivo atto di definizione dell’accertamento parziale, la parte privata incorre nella decadenza prodromica all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute (ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4); non è inoltre applicabile la disciplina del “ravvedimento”, di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, che, al comma 1, consente la riduzione della sanzione “sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”. Infatti, (ed è quanto è accaduto nel caso in esame) l’adesione al PVC avviene al termine di un’attività accertatrice che (come suaccennato) culmina nell’atto di definizione dell’accertamento parziale, laddove invece (lo si è appena visto) il ravvedimento presuppone l’assenza tanto della constatazione che dell’attività accertatrice;
2.4. la sentenza impugnata, che non si è attenuta a tale interpretazione delle disposizioni in esame, va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo;
3. le spese dei gradi di merito vanno compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna Eurotravi S.r.l. a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021