LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28683-2020 proposto da:
T.P., elettivamente domiciliato in Napoli Corso Umberto n. 237, presso lo studio dell’avv.to Massimo Romano che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PORDENONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 94/2020 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 07/02/2020;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;
RILEVATO
che:
1. T.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone del Giudice di Pace di rigetto di opposizione a convocazione D.P.R. n. 309 del 1990 ex art. 74, comma 4.
2. La Prefettura di Pordenone è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e dell’art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di Consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
che:
1. Con tre motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la notifica della convocazione possa essere effettuata anche a mezzo posta, che il termine di 40 giorni non sia un termine perentorio e che la convocazione possa avvenire anche senza i rilievi tossicologici.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: I tre motivi appaiono manifestamente infondati in quanto: la notifica può essere effettuata anche a mezzo posta come del resto accade per tutti i procedimenti amministrativi; il termine di 40 giorni non è un termine perentorio e, infatti, non è prevista alcuna decadenza dal potere di convocazione in caso di mancato rispetto del suddetto termine; la perizia tossicologica non è presupposto necessario per procedere alla convocazione, dipendendo la stessa dalla valutazione di fondatezza dell’accertamento da parte del Prefetto, che nella specie si è fondata anche sul test immediato, salvo poi il successivo riscontro tossicologico.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese non essendovi parti costituite oltre al ricorrente.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021