Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.41313 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27809/2015 di R.G. proposto da:

AB INVEST SRL, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’avvocato Cesare Persichelli, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Persichelli e dall’avvocato Filippo Capomacchia;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA, n. 151/01/15, depositata il 21/04/2015;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre 2021, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Guida Riccardo;

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Cardino Alberto ha formulato conclusioni scritte chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ab Invest S.r.l. ha proposto ricorso, con due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza con la quale la C.T.R. del Friuli-Venezia Giulia ha confermato la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento, ai fini Ires, Iva, per il periodo d’imposta 2008, che (oltre a recuperare a tassazione costi indeducibili e maggiore Iva per l’inoperatività del principio del pro rata, quali rilievi ormai estranei al tema del decidere perché coperti da giudicato), rettificava in aumento il reddito imponibile della società per effetto del disconoscimento della minusvalenza (per Euro 1.103.387,24) originata dalla cessione, interna al gruppo societario Fantinel, della partecipazione nella San George Marine S.r.l.

2. Il giudice d’appello ha spiegato che la contribuente, il 15/12/2008, aveva acquistato da un’altra società del gruppo Fantinel (la Sportur S.p.a.) una quota dell’80% di San George Marine S.r.l. e l’aveva iscritta in bilancio, tra le immobilizzazioni finanziarie, al valore di Euro 1.803.387,24. Dopodiché, in data 07/09/2009, la stessa partecipazione era stata ceduta a Publifan S.r.l. (controllante di Ab Invest S.r.l) ad un valore di Euro 700.000,00, con una minusvalenza, per il 2009, di Euro 1.103.387,24, che la cedente aveva dedotto ai sensi del t.u.i.r., art. 101. Secondo il giudice d’appello, la contribuente, nel descrivere la ragione e le motivazioni economiche sottese all’operazione, aveva fatto riferimento esclusivamente alle asserite difficoltà riscontrate nel perseguimento del progetto originario. A giudizio della Commissione regionale non ricorre la “cogente ragione economica” prospettata dall’appellante visto che la partecipazione ha subito soltanto uno spostamento lungo la catena di controllo, per effetto del trasferimento della quota da Ab Invest S.r.l. alla sua controllante totalitaria (Publifan S.r.l.) e inoltre perché (cfr. l’undicesima e la dodicesima pagina della sentenza) “La cessione infragruppo ha invece consentito alla Ab Invest S.r.l. di dedurre fiscalmente una perdita di valore mediante il realizzo della partecipazione stessa, deduzione non possibile se generata da una svalutazione dello stesso soggetto. La minusvalenza in tal modo realizzata è stata considerata invece integralmente deducibile nella considerazione che la partecipazione, posseduta da meno di 12 mesi, non concretizzava ancora requisiti “pex””.

3. La società, in data 30/01/2017, ha presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ed ha provveduto al pagamento degli importi comunicati dall’Agente della riscossione ai fini della definizione.

4. Con istanza del 14/10/2021 la contribuente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio, con cessazione della materia del contendere e con compensazione delle spese di lite. Analoga istanza è stata avanzata dall’Avvocatura dello Stato con atto datato 16/11/2021.

5. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, ai sensi dello stesso articolo, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione – come effettivamente accade in questo caso – che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass. 2168/2019).

6. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (Cass. 24083/2018, cit.).

7. Non sussistono i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del “raddoppio” del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo, D.L. n. 193 del 2016 ex art. 6, e cessata la materia del contendere, con cessazione degli effetti della decisione impugnata.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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