LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23919 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n, 12, si domicilia;
– ricorrente, ricorrente incidentale e controricorrente –
nei confronti di:
Agenzia delle entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia Sud s.p.a., persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n, 12, si domicilia;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
s.r.l. Edil CM Real Estate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Giorgio Sagliocco, col quale elettivamente si domicilia in Roma, alla via Lima, n. 7, presso lo studio dell’avv. Pasquale Iannuccilli;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributai la regionale della Campania, depositata in data 3 aprile 2014, n. 3395/3/14;
udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2021, tenutasi con le modalità previste dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv., con mod., con L. n. 176 del 2020;
lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del sostituto procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso per l’accoglimento del secondo o del primo motivo del ricorso principale, e per l’inammissibilità dei ricorsi incidentali.
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata che la s.r.l. Edil C.M. Real Estate è società beneficiaria di una scissione parziale, mediante assegnazione di una quota del patrimonio netto pari a Euro 836.803,00, della s.r.l. Edil CM.
La società ha quindi, appunto nella qualità di beneficiaria, ricevuto una cartella di pagamento scaturente dall’iscrizione a ruolo della somma di Euro 4.431,895,06, oggetto di un avviso di accertamento concernente l’anno d’imposta 2005, e che concerneva la società scissa.
La beneficiaria ha impugnato la cartella, anche per vizi propri, ottenendone dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’annullamento per l’affermata violazione del beneficio di preventiva escussione della società scissa che si è ritenuto spettare alla società beneficiaria, assorbiti i restanti motivi laddove quella regionale della Campania ha rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo ormai formatosi il giudicato, per omessa impugnazione da parte dell’agente della riscossione, in ordine alla nullità della cartella per vizi propri, a nulla rilevando l’omessa notifica dell’appello all’agente della riscossione che, pure, aveva partecipato al giudizio di primo grado.
Contro questa sentenza propongono ricorso dapprima l’Agenzia delle entrate, che articola in due motivi, poi Equitalia Sud, che affida a cinque motivi, poi nuovamente Equitalia Sud con ricorso adesivo a quello principale, affidato a un motivo. L’Agenzia delle entrate propone altresì ricorso incidentale in relazione al ricorso proposto da Equitalia, affidato a due motivi. Che illustra con memoria. La società contribuente risponde con controricorso al ricorso principale e al primo ricorso incidentale proposto da Equitalia Sud e deposita memoria.
Nel corso del giudizio Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, con atto di nomina di nuovo difensore, a s.p.a. Equitalia Sud.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va respinta l’istanza con la quale la società ha chiesto rinvio della trattazione del giudizio, dopo aver rappresentato e documentato che il giudice delegato del Tribunale di Napoli Nord, in sede di approvazione dello stato passivo fallimentare, divenuto esecutivo il 23 gennaio 2017, concernente la società scissa Edil C CM s.r.l., ha escluso dall’ammissione i crediti erariali fino all’importo di Euro 7.803.984,27, per duplicazione della pretesa, e che, in seguito a tale esclusione, la controricorrente, società beneficiaria della scissione, ha proposto, in data 29 settembre 2021, istanza di autotutela volta alla rideterminazione della pretesa; e ciò perché questo giudizio di legittimità verte su questioni pregiudiziali, la fondatezza delle quali, di seguito illustrata, comporta il rinvio per nuovo esame dinanzi alla Commissione tributaria regionale, nel corso del quale sarà possibile far valere i fatti dedotti a fondamento dell’istanza.
2. – Va dichiarata l’inammissibilità del secondo ricorso incidentale proposto da Equitalia Sud s.p.a., fatto proprio da Agenzia delle entrate-Riscossione, e del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, in base al principio della consumazione del potere d’impugnazione, in virtù del quale nel giudizio di cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione, senza che l’ultimo risulti designato in sostituzione dell’altro, è ammesso l’esame del solo ricorso notificato per primo, col quale si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge (da ultimo, vedi Cass. n. 25437/20).
3. – Fondato sono il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo del primo ricorso incidentale di Equitalia, fatto proprio da Agenzia delle entrate-Riscossione, con i quali si denunciano rispettivamente la violazione dell’art. 331 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 14 (rette, del D.Lgs. n. 546 del 1992), in relazione agli artt. 327,331 e 334 c.p.c., là dove il giudice d’appello ha escluso la necessità del litisconsorzio con l’agente per la riscossione, al quale l’appello non era stato notificato. e ha ritenuto che l’acquiescenza manifestatasi nella mancata impugnazione abbia determinato la formazione di un giudicato sulle questioni, ritenute assorbite dal giudice di primo grado, concernenti i vizi propri della cartella.
Pacifico in giudizio è che la società abbia impugnato la cartella anche per vizi propri, perché difforme dal modello ministeriale di riferimento e per l’abnormità nel conteggio dei compensi di riscossione.
Pacifico è altresì è che l’agente per la riscossione, benché abbia partecipato al giudizio di primo grado, non sia stato evocato in quello di secondo grado dall’appellante Agenzia delle entrate.
3. – Evidente e’, allora, la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio processuale.
In relazione a ipotesi speculare, in cui, a fronte della contestazione di omessa notifica della cartella di pagamento, l’ente impositore, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, non era stato evocato dall’appellante in quello di secondo, questa Corte (Cass. n. 26433/17) ha già stabilito che l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso, come quello in esame, del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, e si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.). Nel caso in questione, difatti, la causa, di per sé scindibile, concernente i vizi propri della cartella, è dipendente da quella relativa alle contestazioni della cartella per l’affermata insussistenza dell’obbligo di pagare le somme ivi pretese.
Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.
4. – L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi di entrambi i ricorsi.
5. – Si dichiara quindi la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo ha definito, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del secondo ricorso incidentale proposto da Equitalia Sud s.p.a., fatto proprio da Agenzia delle entrate-Riscossione, e del ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo del primo ricorso incidentale di Equitalia Sud s.p.a., fatto proprio da Agenzia delle entrate-Riscossione, assorbiti i restanti di entrambi i ricorsi, dichiara la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza che lo ha definito e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, quanto alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale di Equitalia Sud.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021