LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20558/2017 R.G. proposto da:
M.P., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Grolla e Valentino Antonio Sacco, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viale delle Milizie, 96;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 422/2/17, depositata il 27 marzo 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– M.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale’ del Veneto, depositata il 27 marzo 2017, che ha respinto il suo ricorso per l’ottemperanza di una sentenza, passata in giudicato, con cui l’Agenzia medesima era stata condannata al pagamento delle spese di lite;
– il giudice di appello ha ritenuto fondata l’eccezione proposta dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, art. 48 bis, in relazione al vanto di un maggior credito nei confronti del contribuente in virtù di altra sentenza passata in giudicato;
– il ricorso è affidato ad un unico motivo;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo proposto il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,1261 e 1264 c.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48 bis, nonché l’omessa motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di considerare che il credito in oggetto era stato ceduto in favore del difensore, al quale, pertanto, non era opponibile l’eccezione di compensazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate;
– il motivo è inammissibile;
– si osserva, in primo luogo, che parte ricorrente non indica se e in quale sede processuale del giudizio di merito ha allegato le circostanze fattuali poste a fondamento della doglianza e, inoltre, non provvede alla riproduzione del dedotto atto di cessione del credito, non assolvendo all’onere di specificità del motivo di ricorso imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e, dunque, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordine all’ammissibilità e alla fondatezza dei motivi prospettati;
– in secondo luogo, si evidenzia che la invocata cessione del credito in favore del difensore farebbe venir meno l’interesse ad agire del ricorrente, in quanto determinerebbe, come dal medesimo correttamente indicato nel ricorso, la perdita della titolarità di tale diritto, per cui nessuna pretesa potrebbe a tale titolo avanzare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria;
– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021
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