Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41322 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36925/2019 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato Napoli, Piazza cavour, 139, presso lo studio dell’avv. Luigi Migliaccio, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/09/2021 da Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

RITENUTO

Che:

1. – J.M. viene dal Bangladesh.

Dal decreto impugnato si ricava la vicenda che ha lo ha indotto a venire in Italia: egli è privo di cittadinanza, e dunque viveva, con i suoi genitori, in Bangladesh in condizioni di rifugiato, con una forma di assistenza pubblica e nella avversione dei cittadini di quella nazione.

Grazie al passaporto procurato da un trafficante è riuscito ad espatriare, passando per la Libia.

2. – Il Tribunale di Napoli, che ha ritenuto inverosimile il suo racconto, ha rigettato la protezione internazionale e quella umanitaria, quest’ultima sul presupposto di una scarsa integrazione in Italia e di una inesistente situazione di pericolo in caso di rimpatrio.

3.- Il ricorso è basato su due motivi. Il Ministero si è costituito tardivamente ma non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

che 5.- Il ricorso è privo dell’esposizione del fatto. Si legge solamente (p. 1) che il ricorrente “lasciava il Bangladesh ancora sedicenne poiché vittima ivi di persecuzioni per motivi di razza e si rifugiava in Libia, ove si stabiliva per quasi due anni”.

Non è dunque fatto alcun riferimento agli episodi rilevanti e decisivi per la ricostruzione della vicenda storica, che invece si ricavano dalla lettura del decreto.

Il ricorso non rispetta, dunque, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti è inammissibile. Adde: Cass., Sez. Un. 22575 del 2019.

Ad ogni modo, il ricorso è comunque infondato.

6.- Il primo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e L. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Il ricorrente ritiene che il giudizio di credibilità sia stato effettuato in violazione dei criteri (citato art. 3) che devono guidare i giudici di merito nella valutazione del racconto: in particolare non sarebbe stata svolta adeguata istruttoria; non sarebbe stato dato adeguato rilievo ai documenti; non sarebbe stata effettuata comparazione del racconto con il contesto del paese di origine.

Quanto ai documenti, in particolare, si ritiene che se ne poteva ricavare conferma delle dichiarazioni rese in audizione, e quanto alla cooperazione istruttoria che alcunché sarebbe stato fatto al fine di una migliore conoscenza del fatto.

Il motivo è infondato.

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 dello stesso articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/2020).

Il Tribunale ha fatto un esame motivato delle dichiarazioni del ricorrente, che, peraltro, sono state da quest’ultimo ribadite in sede di audizione – risulta dalla motivazione che in primo grado non è stata effettuata contestazione delle valutazioni fatte dalla Commissione.

Ad ogni modo, il rilievo dato ai documenti è giudizio di fatto, che è adeguatamente motivato, e dunque qui non censurabile.

7.- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ossia omesso esame dell’intera questione relativa alla protezione umanitaria, nonché motivazione apparente su tale questione.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, a parte una ratio discutibile che fa discendere il rigetto della protezione umanitaria dalla inverosimiglianza del racconto, enuncia una seconda ratio, che tiene conto sia della scarsa integrazione in Italia, che della circostanza per cui il ricorrente non ha fornito elementi tali da consentire una personalizzazione del giudizio di vulnerabilità, ossia di raffronto tra la condizione soggettiva e la situazione esistente in Bangladesh.

8.- Il ricordo va dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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